E-fattura, invio unico e differito con i buoni consegna
Un aspetto delicato, nel complesso puzzle della fatturazione elettronica, riguarda la fattura differita. Anche dopo i chiarimenti emanati il 30 aprile 2018 dalle Entrate (provvedimento 89575 e circolare 8/E). In pratica, si tratta della facoltà di documentare con un’unica fattura ex articolo 21 del Dpr 633/72, da emettere entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, tutte le cessioni intercorse con il medesimo cliente in un mese solare.
Per poterlo fare, è richiesto che ogni singolo acquisto risulti da un documento che riporti le informazioni previste dal Dpr 472/1996, tra cui:
la data di rifornimento;
i dati dell’acquirente e del gestore dell’impianto;
le caratteristiche e la quantità del carburante acquistato.
Le Entrate, richiamando la circolare 205 del 1998, chiariscono che nell’ipotesi di rifornimento in mancanza di personale, ai fini della fatturazione, si devono conservare i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche, da inviare successivamente ai gestori ai fini dell’adempimento.
I buoni consegna e la targa
Una volta finito il rifornimento, perciò, il cliente deve ricordarsi di effettuare il pagamento con uno degli strumenti individuati dal provvedimento del 4 aprile 2018 (tra cui carte di credito, debito e prepagate) e di ritirare la ricevuta rilasciata dal distributore self service. Tuttavia, non è chiaro se tali documenti debbano essere riportati nel file in Xml, come richiesto invece per i documenti di trasporto.
Inoltre, permangono alcune criticità in merito all’indicazione della targa, la quale, sebbene dovesse essere riportata nella scheda carburante, non è mai stata un elemento obbligatorio della fattura. Si ritiene, però, utile che il dato risulti dal documento fiscale (da inserire nel campo «Mezzotrasporto») ai fini della deducibilità del costo, in quanto potrebbe essere richiesta per la dimostrazione dell’inerenza, della competenza e della congruità all’attività di impresa, artistica o professionale. A tal fine, la targa potrebbe essere registrata al momento della generazione del QR-Code (provvedimento 30 aprile 2018).
Entrando in vigore per le cessioni effettuate dal 1° luglio 2018, le prime e-fatture differite dovranno essere trasmesse entro il 20 agosto 2018.
Le vendite miste
Non è ancora pacifico quale sia il comportamento da adottare nell’ipotesi di fatturazione differita relativa non solo all’acquisto di carburanti, ma anche di beni e servizi ancora non soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica (cessioni miste). In questi casi, si ritiene applicabile la circolare 8/E, nella quale è stato specificato che - in presenza di acquisti di beni soggetti a diverse modalità di fatturazione - prevale comunque quella elettronica. Quindi, la fattura differita emessa in digitale in quanto riferita ad acquisti di carburanti dovrà riportare anche i dati delle altre cessioni avvenute nel mese precedente.
Ad esempio, se nello stesso distributore si fa rifornimento sia di benzina che di metano, anche le cessioni riferite a quest’ultimo carburante dovranno essere fatturate elettronicamente, così come gli acquisti in bar e punti di ristoro, se appartenenti allo stesso gestore dell’impianto.
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di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware