Adempimenti

E-fattura per le cessioni di beni a San Marino: obbligo dal 1° luglio

Il vincolo entra a regime insieme al debutto del nuovo esterometro

di Giampaolo Giuliani

Dopo nove mesi di regime transitorio, dal 1° luglio sarà operativo il trattato tra l’Italia e San Marino che introduce la fattura elettronica nell’interscambio di beni tra i due Paesi. Perciò, da venerdì prossimo le fatture cartacee potranno essere emesse solo da chi è escluso per legge dall’emissione delle e-fatture: è questo il caso di contribuenti forfettari, che però – sempre dal 1° luglio – potranno continuare a fare fatture cartacee (anche per cessioni di beni verso San Marino) solo a patto di aver percepito nel 2021 ricavi o compensi non superiori a 25mila euro.

Per le prestazioni di servizi verso San Marino, invece, resta opzionale la e-fattura con l’utilizzo del numero di identificazione dell’operatore sammarinese e il codice destinatario dell’Ufficio tributario di San Marino - 2R4GTO8. Il Dm 21 giugno 2021, all’articolo 20, prevede infatti che gli operatori stabiliti in Italia, per le prestazioni rese nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, possono emettere la fattura di cui all’articolo 21, comma 6-bis, lettera b), del Dpr 633/1972, in formato elettronico tramite lo Sdi, il quale la trasmette all’Ufficio tributario per il successivo inoltro al committente. Questa opportunità, però, è limitata alle operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale.

Inoltre – sempre dal 1° luglio – è previsto che la comunicazione delle operazioni transfrontaliere sia effettuata, in via obbligatoria, avvalendosi dello Sdi (il cosiddetto nuovo esterometro). Perciò, anche per tutte le altre operazioni che sono realizzate in favore di operatori e privati sammarinesi sarà necessario emettere la fattura elettronica indicando nel codice destinatario la sequenza di sette caratteri “XXXXXXX” e specificando nel campo partita Iva del «Cessionario/Committente» il codice «OO99999999999» (due volte la lettera O e 11 volte il numero 9); qualora, invece, il cliente sia un privato consumatore, può essere compilato con il codice numerico «0000000» (contenente sette zeri). Tuttavia, in queste due ultime ipotesi la fattura si ferma allo Sdi, dato che quest’ultimo non è in grado di fare l’invio all’Ufficio tributario.

In sostanza, le operazioni nei confronti di soggetti passivi residenti a San Marino possono essere divise in due macrocategorie:

1 ) la prima riguarda le cessioni di beni realmente trasferiti a San Marino (per le quali dal 1° luglio la e-fattura è obbligatoria) e le prestazioni di servizi fuori campo Iva (e-fattura opzionale). Da notare che in entrambi questi casi la fattura elettronica arriva all’operatore sammarinese, in quanto sul documento è indicato il numero identificativo dell’operatore e il codice dell’Ufficio tributario;

2 ) la seconda categoria raccoglie tutte le altre operazioni quali, ad esempio, le cessioni senza trasferimento dei beni a San Marino, oppure le prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva in Italia. In questi casi la e-fattura può essere emessa e inviata allo Sdi – anzi: deve esserlo ai fini del nuovo esterometro – ma occorre anche trasmettere al cliente sammarinese una fattura di cortesia, dato che questo tipo di fattura elettronica non gli arriva (nulla vieta che questa copia sia inviata, oltre che per posta, mediante una mail o altro sistema elettronico ed in qualsiasi formato, ad esempio pdf o jpg).

Acquisti presso operatori sammarinesi

Quanto agli acquisti presso operatori sammarinesi, l’operatore italiano potrà ricevere fattura elettronica nel proprio cassetto fiscale solo per i beni trasferiti da San Marino in Italia. Questa e-fattura evita di dover predisporre un documento elettronico per segnalare l’operazione transfrontaliera avvenuta.

Tuttavia, potrebbe verificarsi anche l’ipotesi in cui l’acquirente italiano riceva ancora una fattura cartacea, dato che a San Marino gli operatori con ricavi inferiori a 100mila euro non sono obbligati ad emettere fattura elettronica: in questo caso va predisposto il documento elettronico da inviare allo Sdi per segnalare l’operazione transfrontaliera.

Servizi resi da operatori sammarinesi

Infine, in caso di servizi resi da operatori sammarinesi è sempre obbligatoria da parte dei committenti italiani l’emissione dell’autofattura e la sua doppia registrazione in quanto il Dm 21 giugno 2021 non prevede che gli operatori sammarinesi possano emettere e-fatture per prestazioni di servizi; perciò in questa ipotesi deve essere predisposto il documento elettronico da inviare allo Sdi per comunicare l’operazione transfrontaliera.

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