Adempimenti

E-fattura, note di debito in fuorigioco

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di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Fuori dal sistema le note di debito emesse dai committenti cessionari a fronte di resi o contestazioni. Il sistema di interscambio (Sdi) gestisce solo le note di variazione emesse dal cedente/prestatore. Questo è il significato della precisazione contenuta nei punti 6.1 e 6.2 del provvedimento 89757 del 30 aprile 2018 emanato dall’agenzia delle Entrate come disposizione di attuazione del nuovo obbligo della fatturazione elettronica.

La precisazione, come cercheremo di dimostrare, manda in pensione o stigmatizza come irregolare una prassi aziendale di lungo corso adottata da molte imprese e impone una specifica riflessione sui processi interni e sulle relazioni esterne costruite tra clienti e fornitori.

Più in dettaglio, il capitolo 6 del provvedimento citato si occupa di disciplinare il futuro trattamento delle note di variazione Iva (ex articolo 26 del Dpr 633/72) che transiteranno obbligatoriamente dal 1° gennaio 2019 quale documento elettronico nel sistema di interscambio dell’agenzia delle Entrate. In particolare, il punto 6.1 sottolinea che le regole tecniche disciplinate per le fatture elettroniche sono valide anche per le note emesse in seguito alle variazioni di cui all’articolo 26 del Dpr 633/72 (cosi dette note di credito o di debito); inoltre il punto 6.2 sottolinea che le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni di cui allo stesso articolo 26 non sono gestite dal Sdi.

Mentre risulta chiaro il primo passaggio perché il cedente/prestatore ha la facoltà (note di credito) o l’obbligo (note di debito) di emettere una nota di variazione in caso di modifica di uno degli elementi della fattura originaria, il secondo passaggio potrebbe risultare un po’ più oscuro. In effetti, come anticipato la precisazione interviene direttamente su una prassi aziendale considerata di fatto e di diritto irregolare.

Molte imprese, allo scopo di imporre al cedente/prestatore l’emissione di una nota di credito provvedono loro in luogo del fornitore ad emettere una nota di debito. Volendo esemplificare, si immagini un fornitore che emette una fattura per la cessione di beni per 100. Si immagini, poi, che il cessionario non riceva effettivamente la quantità o la qualità della merce richiesta. Il cessionario dovrebbe far presente al cedente l’errore e richiedergli l’emissione di una nota di credito, allo scopo di variare la fattura originaria, si immagini per 20 (quindi la cessione reale è avvenuta per 80).

La regola imporrebbe (e dal 1° gennaio 2019 sarà l’unico modo possibile per gestirla in elettronico tramite lo Sdi) che la nota di credito sia emessa, in via ordinaria, dal cedente/prestatore. Al contrario, il cessionario/committente emette nei confronti del fornitore una vera e propria nota di debito con relativo trattamento Iva. in questo modo raggiunge, effettuando le relative registrazione, subito l’obiettivo di abbattere l’imponibile e di correggere l’ammontare del credito Iva.

Al di là della natura di questa nota di debito (bisognerebbe comprendere se può configurarsi come una retrovendita), quello che il provvedimento stigmatizza è che dal 1° gennaio 2019 e attualmente per tutte le fatture gestite in elettronico tramite Sdi questa forma di aggiustamento contabile non è gestibile con il sistema di interscambio.

Da ciò risulta chiaro che nei rapporti tra clienti e fornitori è necessario rivedere questa prassi al fine di gestire la correzione fuori o dentro lo Sdi e di conseguenza fuori o dentro il sistema Iva.

Un altro punto chiarito dal provvedimento in materia di note di variazione al punto 6.3 è che, nel caso in cui il fornitore registri la fattura emessa in base alla data fattura e poi il Sdi in ricezione del documento lo scarti, il fornitore non può inviare tramite Sdi una nota di variazione, ma deve provvedere – se necessario – ad una correzione contabile interna con storno della registrazione precedente e riemissione del documento corretto. Questo può comportare, è chiaro, una modifica della liquidazione Iva di periodo.

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