Adempimenti

E-FATTURA/2 - Carburanti, credito d’imposta agli esercenti solo per i pagamenti tracciabili

di Paola Bonsignore e Pierpaolo Ceroli

La legge di Bilancio 2018 al fine di incentivare e, in un certo qual modo, di risarcire i contribuenti operanti nella distribuzione di carburanti, che dal prossimo primo luglio, a seguito delle novità in tema di fatturazione elettronica e deducibilità del costo e detraibilità dell’Iva, saranno soggetti a maggiori oneri per la riscossione dei pagamenti tramite mezzi tracciabili (carte di credito, bancomat, carte prepagate), ha previsto l’istituzione a regime di un credito d’imposta.

Tale credito, istituito in un’ottica di contrasto alle irregolarità fiscali e condotte fraudolente legate al settore delle cessioni di carburante, da un punto di vista soggettivo è attribuito a tutti gli esercenti impianti di distribuzione che, come chiarito dall’agenzia delle Entrate nella circolare 8/E/2018, sono da intendersi come «chiunque, in base ad un legittimo titolo (proprietà, affitto, eccetera), svolge tale attività e sostiene il costo di commissione».

Da un punto di vista sostanziale, invece, tale beneficio, ai sensi dell’articolo 1, comma 924, della legge 205/2017, è pari al «al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».

In altri termini, nel caso di compravendita di carburante l’emissione della fattura elettronica non rappresenta un documento necessario e sufficiente affinché l’esercente tale attività possa beneficiare del credito d’imposta in commento, ma a tal fine dovrà esigere il pagamento tramite mezzi tracciabili individuati nel dettaglio dal provvedimento del 4 aprile 2018, come ad esempio carte di credito, bancomat e/o carte prepagate, e dovrà sostenere il costo di commissione della transazione bancaria, rappresentando, quest’ultimo, la base di partenza per la determinazione del credito stesso.

Nel caso in cui siano rispettati tutti i sopra richiamati requisiti, allora il contribuente potrà utilizzare in compensazione il credito maturato, esclusivamente, in compensazione mediante F24, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/97, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Ad ogni modo, dovrà essere assicurato il rispetto del regolamento Ue 1407/2013 relativo al regime de minimis, in base al quale gli aiuti di Stato (tra i quali vi rientrano oltre ai prestiti a fondo perduto, ai finanziamenti agevolati, alle agevolazioni fiscali, anche i crediti d’imposta) concessi a favore di un’unica azienda non devono superare, nell’arco di tre esercizi finanziari, i 200mila euro.

Al fine del suo effettivo riconoscimento, in attesa del decreto attuativo si può ritenere che il credito, essendo utilizzabile dal periodo d’imposta successivo alla maturazione, sia da indicarsi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione e al contempo non sia utilizzabile come compensazione “interna” alla dichiarazione stessa essendo previsto un utilizzo esclusivo tramite F24.

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