È legittimo superare il plafond Iva a causa di un rimborso «a sorpresa»
Se il superamento del limite annuale per la compensazione orizzontale è determinato dal rimborso effettuato tardivamente dall’agenzia delle Entrate, non è ammesso il recupero dello “splafonamento”, né tanto meno l’irrogazione di alcuna sanzione. È il principio affermato dalla Ctr Puglia con la sentenza 3559/4/2018 (presidente De Bari, relatore Digirolamo).
La contestazione
La vicenda trae origine da alcune richieste di rimborso Iva avanzate da una Sas per gli anni 2005, 2006 e 2007, complessivamente pari a 470mila euro. Le somme vengono rimborsate dall’Agenzia solamente nei mesi di novembre e dicembre 2009, quando la società aveva già eseguito in corso d’anno compensazioni orizzontali per 170mila euro.
Gli uffici delle Entrate emettono un atto di recupero di credito per l’anno 2009, ritenendo che – nel momento in cui la società ha ricevuto i rimborsi Iva per 470mila euro, sapendo di avere effettuato compensazioni per 170mila – avrebbe dovuto regolarizzare lo “splafonamento” del limite di compensazione annuale (allora di 516.456,90 euro, dal 2014 aumentato a 700mila euro), riversando l’eccedenza all’Erario, maggiorata degli interessi e delle relative sanzioni ridotte. Non avendolo fatto, con l’atto impositivo viene recuperato a tassazione il credito ritenuto indebitamente compensato (oltre interessi) e viene irrogata la sanzione per omesso versamento pari al 30% dell’imposta.
Il ricorso
La società impugna l’atto e ottiene ragione sia in primo grado sia in appello. La Ctr afferma che nel caso in esame il superamento del plafond è imputabile all’operato dell’agenzia delle Entrate.
Infatti, il rimborso riguardava le annualità 2005, 2006 e 2007 ed è stato erogato ben oltre il termine dei 60 giorni dalla richiesta previsto dalla normativa, in linea con la prassi consolidata dell’Agenzia di non erogare i rimborsi nell’annualità di competenza. In particolare, il rimborso è stato erogato alla fine dell’anno 2009 (tra fine novembre e inizio dicembre), oltretutto senza preavviso, ed è stato proprio il rimborso “a sorpresa” a determinare il superamento del plafond, fino a quel momento perfettamente rispettato dalla società (che aveva compensato solo 170mila euro).
Peraltro, non è stato arrecato alcun danno all’Erario, visto che il plafond è stato oltrepassato a dicembre 2009, con l’erogazione del rimborso, quindi il periodo di anticipata disponibilità della somma che sarebbe dovuta rimanere nelle casse del Fisco è stato di un solo mese.
Da ultimo, i giudici precisano che sarebbe contrario al principio del legittimo affidamento – previsto dall’articolo 10 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) – nonché ai principi costituzionali di buon andamento, correttezza ed economicità dell’agire della pubblica amministrazione imporre al contribuente di restituire un credito per poi chiederlo nuovamente a rimborso, subendo una volta di più le lungaggini dei procedimenti di rimborso appena menzionate.
Sulla base di questi ragionamenti di buon senso, la Ctr ha ritenuto insussistente l’indebito utilizzo in compensazione del credito Iva per la parte eccedente il limite annuale all’epoca dei fatti pari a 516.456,90 euro e, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato integralmente l’atto di recupero del credito.