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È possibile ottenere l’agevolazione per il rientro dei cervelli anche senza iscrizione all’Aire

Mba

di Giuseppe Merlino

La domanda

Sto per finire un master Mba di due anni negli Stati Uniti e, per valutare se tornare in Italia, vorrei sapere se ho diritto alle agevolazioni fiscali derivanti dal rientro dei cosiddetti “cervelli”. Non sono iscritto all'Aire (anagrafe italiani residenti all’estero) e non posso chiedere la certificazione di residenza fiscale Irs (Internal Revenue Service) in quanto studente e non lavoratore. Ho diritto all’agevolazione?
E. C. - Roma

L’articolo 16 del Dlgs 147 del 14 settembre 2015, che ha introdotto il «Regime speciale per lavoratori impatriati», al comma 2 prevede che sono destinatari del beneficio fiscale, tra gli altri, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra Ue con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, che hanno svolto «continuativamente» un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post laurea (si vedano la legge 238/2010 e la circolare 14/E/2012). L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio, a decorrere dal periodo d’imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ex articolo 2 del Tuir (Dpr 917/1986). Questa norma pone due condizioni, fra loro alternative:
1) iscrizione in Italia all’anagrafe della popolazione residente per almeno 183 giorni o 184 se anno bisestile;
2) domicilio o residenza sul territorio in base al Codice civile e per i quattro periodi d’imposta successivi (si veda l’articolo 16, comma 3, del Dlgs 147/2015).
Come chiarito con la risoluzione 51/E del 7 luglio 2018, la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta costituisce il periodo minimo sufficiente a integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l’accesso al regime agevolativo.
L’agenzia delle Entrate (si veda la risposta 59/2020), in merito al tempo intercorrente tra il trasferimento della residenza e l’inizio dell’attività lavorativa in Italia, ha ricordato che la circolare 17/E/2017 (parte II, paragrafo 3.1) ha chiarito che possono accedere al beneficio coloro che trasferiscono la residenza in Italia prima ancora di iniziare lo svolgimento di detta attività, a condizione che sia ravvisabile un collegamento tra i due eventi. Quest’ultima circolare, peraltro, evidenzia che «Ciò che rileva ai fini dell’agevolazione è il requisito sostanziale dell’effettivo svolgimento all’estero dell’attività di lavoro o di studio, che il soggetto deve essere in grado di dimostrare. In presenza di tale requisito sostanziale la mancata iscrizione all’Aire (anagrafe della popolazione residente all’estero) non determina l’esclusione dal beneficio». La stessa circolare sottolinea inoltre che «L’attività di studio (..) deve essere documentata secondo le modalità stabilite dal cosiddetto decreto ministeriale del Mae in base al quale (articolo 1) gli Uffici consolari, a richiesta degli interessati, vidimano la documentazione esibita, attestante l’attività di lavoro o di impresa da essi svolta nelle rispettive circoscrizioni ovvero emettono la dichiarazione di valore del diploma di laurea o del titolo di specializzazione post-lauream conseguiti in loco».
Tutto ciò premesso, a fronte delle modifiche normative del citato articolo 16 del Dlgs 147/2015 (operate dall’articolo 5 del Dl 34/2019, in vigore dal 1° maggio 2019, che trovano applicazione, in base al comma 2 del citato articolo 5 del Dl 34/2019, come modificato dall’articolo 13-ter, comma 1, del Dl 124/2019), si segnala che è possibile accedere all’agevolazione anche per i soggetti non iscritti all’Aire, rientrati in Italia dal 1° gennaio 2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato in base a una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia.

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