Eccedenze 2018 riportabili anche dopo l’abolizione dell’Ace
La bozza di legge di Bilancio per il 2019 dispone, fra l'altro, l'abrogazione dell'aiuto alla crescita economica. Peccato, perché cominciava a dare i suoi frutti (come a suo tempo, la dual income tax).
La norma però stabilisce che continuano ad applicarsi le disposizioni sulla riportabilità delle eccedenze di reddito nozionale rispetto al reddito complessivo dichiarato (articolo 3, comma 2 del decreto del Mef 3 agosto 2017), ma specifica: «Relativamente all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018».
L'interpretazione della norma transitoria ha creato molta discussione fra gli operatori. È sorto il dubbio, infatti, che la riportabilità delle eccedenze di Ace riguardi solo quelle maturate nel 2018 e non anche quelle pregresse. Probabilmente l'intento del legislatore è solo quello di chiarire che non solo le eccedenze di reddito nozionale pregresse, ma anche quelle maturate nel 2018 sono riportabili. Una diversa interpretazione sarebbe alquanto irrazionale.
Un problema analogo riguarda la facoltà di conversione delle eccedenze Ace in crediti utilizzabili in compensazione con l'Irap.
La materia è regolata dall'articolo 3, comma 3 del decreto Mef citato. Esso recita: «In luogo della deduzione dal reddito complessivo netto dei periodi d'imposta successivi, l'eccedenza di cui al comma 2 può essere utilizzata in compensazione dell'imposta regionale sulle attività produttive sotto forma di credito d'imposta determinato applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del Tuir. Il credito va ripartito in cinque quote annuali di pari importo fino a concorrenza dell'imposta regionale sulle attività produttive del periodo».
Come si desume dalla circolare 21/E del 2015, pag. 16 e delle istruzioni al rigo RS113 del modello Redditi SC, la possibilità di conversione delle eccedenze Ace in crediti Irap riguarda solo le eccedenze maturate nell'anno a cui si riferisce la dichiarazione.
Il dubbio riguarda il fatto che la norma transitoria sull'abrogazione dell'Ace faccia salvo solo il comma 2 e non anche il comma 3 del decreto; questo va interpretato nel senso che non sarà possibile convertire in crediti Irap le eccedenze Ace maturate nel 2018 o, ancora peggio, che i crediti Irap derivanti da conversioni già fatte in passato o nella dichiarazione in scadenza oggi non siano più compensabili? A questo proposito si osserva che se la legge di Bilancio richiama l'articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale 3 agosto 2017 che a sua volta richiama il successivo comma 3, questo dovrebbe essere sufficiente a confermare la convertibilità.
Per i contribuenti, comunque, non pare possibile proteggersi dal rischio di una eventuale soppressione con effetto retroattiva dei benefici Ace maturati in passato (e non ancora utilizzati) mediante opzioni da esercitare nella dichiarazione dei redditi in corso di presentazione, dato che l'unica scelta ammessa riguarda la trasformazione in crediti Irap delle eccedenze maturate nel 2017. Non resta che attendere chiarimenti, ma siccome molte società hanno computato imposte differite attive in bilancio che potrebbero venir meno, le incertezze devono essere sciolte al più presto.