Imposte

Eccedenze cedibili con la controllante estera

Risposta a interpello 743: procedura semplificata anche con una capogruppo non residente in Italia

di Alessandro Germani

La cessione semplificata delle eccedenze in base all’articolo 43-ter del Dpr 602/73 a favore di controllate residenti può essere effettuata anche se la controllante cedente è non residente. Così la risposta a interpello 743/2021 dell’agenzia delle Entrate.

L’istante è la stabile organizzazione in Italia di una società francese (Beta) controllata al 60% da una capogruppo francese Gamma, che ha maturato un credito Ires formato da ritenute subite, acconti versati in eccedenza e trasformazione di imposte anticipate. L’istante intende cedere tali eccedenze ad una delle società italiane del gruppo, secondo la procedura semplificata operante in caso di cessione infragruppo delle eccedenze Ires, senza necessità di atto pubblico o scrittura privata autenticata, purché cedente e cessionaria indichino gli estremi della cessione in dichiarazione. Il dubbio nasce poiché in cima alla catena vi è un soggetto non residente e l’articolo 43-ter comma 4 fa riferimento a «ente o società controllante» senza specificare altro.

Nel caso di specie la capogruppo è francese, la cedente è la stabile italiana di una società francese controllata dalla capogruppo, la cessionaria è una società italiana controllata indirettamente dalla capogruppo attraverso più soggetti societari anche non residenti in Italia. Il tenore letterale dell’articolo 43-ter non impedisce che il «gruppo fiscale» sia controllato da una società non residente, mentre le controllate italiane (cedenti o cessionarie) devono essere società di capitali. La stabile organizzazione non è un soggetto autonomo rispetto alla mamma, ma è una società anonima francese parificata alla società di capitali italiana (circolare 40/E/16). Purché le controllate siano società di capitali, il controllo indiretto è ammesso anche in presenza di una controllante francese e di una intermedia olandese.

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