Ecobonus, attrazione con limiti
Il principio di attrazione si applica solo per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell’intervento agevolato
Il principio di attrazione degli interventi di categoria inferiore a quelli di categoria superiore, previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per il sismabonus si applica anche all’ecobonus. Pertanto, la detrazione può aumentare per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, se sono necessari per effettuare gli interventi per il risparmio energetico qualificato.
L’agenzia delle Entrate ha chiarito che non sono agevolati con la detrazione maggiore gli interventi minori non direttamente «interessati dall’intervento di riqualificazione» energetica, in quanto il principio di attrazione si applica solo «per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell’intervento agevolato».
Con la circolare 31 maggio 2007, n. 36/E, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che tra le spese ammesse alla detrazione dell’ecobonus Irpef o Ires del 50-65% possono essere comprese «anche quelle sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento di risparmio energetico». Il concetto è stato ribadito anche nella recente circolare dell’8 luglio 2020, n. 19/E.
Questa interpretazione è in linea con quella contenuta nella risoluzione agenzia delle Entrate 7 luglio 2008, n. 283/E, la quale prevede la sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente, funzionante a radiatori e caldaia a gas, con un impianto radiante a pavimento. In particolare, le spese da sostenere riguardano la manodopera per la dismissione del vecchio pavimento, il carico e il trasporto in discarica del materiale del vecchio pavimento, gli oneri della discarica, la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali/componenti dell’impianto radiante, delle tubazioni e delle relative coibentazioni dalla caldaia ai collettori, del massetto, dei nuovi mattoni, dei battiscopa, le spese del falegname per accorciare l’altezza delle porte interne in legno e per adeguarle all’altezza del nuovo pavimento, l’eventuale tinteggiatura delle pareti, se queste saranno sporcate durante i lavori. Per la risoluzione 7 luglio 2008, n. 283/E, il beneficio fiscale non compete, ad esempio, per le spese di rifacimento di tutti i pavimenti, né per quelle sostenute per la dismissione del vecchio pavimento o per lo smaltimento del materiale relativo al vecchio pavimento.
L’individuazione delle spese attratte alla detrazione maggiore, perché «connesse» a questi interventi, «deve essere effettuata da un tecnico abilitato».