Imposte

Ecobonus sui beni merce: un’altra apertura dai giudici

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di Marco Ligrani

L’ecobonus si applica anche ai beni merci e ai beni locati delle immobiliari di gestione. Anche la Ctp di Vicenza (sentenza 468/2/2017, presidente Block, relatore Sartore) si allinea al filone dei giudici di merito secondo cui la detrazione fiscale riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica, introdotta dalla legge 296/2006, prescinde dalla natura dell’immobile.

I giudici vicentini hanno annullato una cartella, emessa a seguito del controllo formale della dichiarazione presentata da una immobiliare, che aveva operato la detrazione introdotta dalla Finanziaria 2007 e più volte prorogata. La vicenda prende le mosse dai lavori di efficientamento energetico e di recupero edilizio che la Srl aveva effettuato sui propri immobili, usufruendo delle agevolazioni concesse dall’articolo 1, comma 344-345, della legge 296. In particolare, gli interventi erano stati realizzati su beni merce, non strumentali all’attività dell’impresa.

L’agenzia delle Entrate, in sede di controllo formale in base all’articolo 36-ter del Dpr 600/73, aveva iscritto a ruolo le detrazioni indicate in dichiarazione dalla società, nel presupposto che l’agevolazione non spetterebbe sui beni merce, in linea con la tesi sostenuta con la risoluzione 303/E/2008, cui era seguita - in tema di beni locati - la risoluzione 340/E/2008. Di qui, la notifica della relativa cartella di pagamento, che aveva formato oggetto di impugnazione da parte della Srl.

I giudici vicentini hanno, però, escluso che la spettanza dell’agevolazione possa essere circoscritta in ragione della natura degli immobili, che hanno formato oggetto di intervento. Infatti, l’articolo 2 del Dm del 19 febbraio 2007 (meglio noto come “Decreto edifici”), si limita ad accordare la detrazione – tra gli altri - ai soggetti, titolari di reddito d’impresa, che effettuino interventi sugli edifici esistenti o su parti di essi, indipendentemente dalla categoria catastale degli immobili. Secondo la Ctp, «in claris non fit interpretatio»: pertanto, è escluso che possa limitarsi il beneficio fiscale, così come ritenuto dall’ufficio. In pratica, la disposizione non pone alcun vincolo in base alla tipologia degli immobili oggetto di intervento, né può desumersi, in via interpretativa, alcuna preclusione, stante il tenore letterale della norma.

Piuttosto, come evidenziato dai giudici, l’unico indice, rinvenibile nella norma, è promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti, anche con riferimento ai trattati internazionali che impongono l’efficienza e l’ecosostenibilità degli immobili, ai fini ambientali.

Pertanto, nessuna limitazione può operarsi a seconda della natura dei beni, dovendo avere riguardo, unicamente, all’intervento in quanto tale. È una tesi analoga a quanto sostenuto - tra le altre - dalla Ctp di Milano 4555/1/2016 (si veda Il Sole 24 Ore del 6 giugno 2016) e da diverse pronunce anche di secondo grado (tra le tante, la Ctr Lombardia 1077/1/2016).

La Cassazione, tuttavia, in passato si è dimostrata di segno contrario: in particolare, con riferimento all’analoga agevolazione contenuta nella legge 449/1997, la Corte ha evidenziato che, nel caso dei beni merce, il beneficio si tradurrebbe in una duplicazione della deduzione dall’imponibile, che tiene già conto dei costi sostenuti per la produzione del reddito (ordinanza 12466/2015).

Ctp di Vicenza 468/2/2017

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