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Ecobonus, il riferimento normativo sbagliato nella fattura non preclude la detrazione

Se la fattura non è ancora stata inviata al sistema di interscambio (Sdi) può essere annullata e riemessa con la dicitura corretta altrimenti va emessa una nota di credito per correggere l’errore

di Alessandro Borgoglio

La domanda

Ho indicato erroneamente su una fattura dove veniva applicato lo sconto in fattura per ecobonus 50/65 per cento (sostituzione generatore di calore) il riferimento normativo «sconto in fattura applicato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettere a e b, del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, e in applicazione delle previsioni dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020» invece di quello corretto «sconto in fattura applicato ai sensi dell'articolo 14 del Dl 63/2013 e in applicazione delle previsioni dell'articolo 121 del Dl 34 del 2020». Come si può correggere l’errore con cessione del credito già avvenuta nell’anno 2021?
G.B. - Roma

Se la fattura non è ancora stata inviata allo Sdi, può essere annullata e riemessa con la descrizione corretta. Diversamente, se è già stata inviata allo Sdi (sistema di interscambio), il fornitore dovrebbe emettere una nota di credito, a norma dell’articolo 26 del decreto Iva, DPR 633/1972, per stornare quella fattura errata e riemetterne un’altra con la descrizione corretta e l’indicazione che si tratta, appunto, della riemissione della fattura errata. Sarà poi cura del lettore conservare la documentazione e le fatture e dimostrare l’accaduto in sede di eventuale controllo dell’agenzia delle Entrate. Si ricorda, tuttavia, che le Entrate, per quanto concerne l’analoga questione dell’errata indicazione della norma agevolativa nel bonifico speciale, hanno chiarito che ciò non comporta alcuna conseguenza se sussistono i requisiti previsti e la ritenuta è stata applicata dalla banca (circolare 11/E/2014, paragrafo 4.5); quindi, declinando il principio al caso di specie, potrebbe affermarsi che anche nel caso della sola errata indicazione della norma agevolativa in fattura (così come nel quesito), non dovrebbe emergere alcuna preclusione alla fruizione dell’agevolazione.

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