Adempimenti

E-commerce indiretto, basta il corrispettivo

Interpello 416: certificazione fiscale semplificata e telematica; sì al server RT-autonomo

Possibile scegliere di certificare fiscalmente con corrispettivi telematici anche le vendite da commercio elettronico indiretto effettuate tramite app o sito internet e con consegna materiale dei beni. Ammesso inoltre l’utilizzo di un server-RT autonomo e dedicato in locali non aperti al pubblico, come nel caso di negozi online e virtuali, anche se con meno di tre punti cassa per punto vendita. Questi i due chiarimenti offerti dall’agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello 416 pubblicata il 28 settembre 2020.

La risposta rappresenta un ulteriore indicatore della scelta di fondo del legislatore di procedere, in via progressiva, all’introduzione dell’obbligo generalizzato di certificazione fiscale per tutte le operazioni rilevanti Iva, a prescindere dalle modalità di realizzo e di svolgimento delle attività. Non a caso lo stesso decreto del 10 maggio 2019 sugli esoneri dagli scontrini elettronici delega, all’articolo 3, ad appositi decreti ministeriali, e sentite le associazioni di categoria, l’individuazione delle date a partire dalle quali verranno meno gli esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

La risposta a interpello 416/2020 fornisce inoltre chiarimenti operativi in un settore, quale quello del commercio elettronico caratterizzato da un’espansione geometrica dei volumi interessati, permettendo alle imprese con canali di vendita on-line di uniformare, per quanto possibile, le diverse modalità di certificazione delle vendite, senza necessariamente ricorrere esclusivamente alla fattura elettronica, a meno che non sia espressamente richiesta dal cliente, garantendo altresì migliori e più funzionali meccanismi di liquidazione delle imposte dovute.

L’istanza di interpello ha riguardato il caso di una società che, attraverso un’apposita app o un sito internet di proprietà di terzi, presenta i propri prodotti, ordinabili e pagabili dal cliente attraverso la piattaforma tecnologica. I beni sono poi consegnati direttamente presso il domicilio del cliente dopo essere stati prelevati da locali (laboratori), non aperti al pubblico. Per la certificazione delle vendite, richiamando tra le altre le precedenti risposte rese con le risoluzioni 274/E del 2009 e 198/E del 2019, l’agenzia delle Entrate ha ritenuto come l’operazione così realizzata rientri tra quelle di commercio elettronico indiretto, caratterizzate da una gestione interamente telematica delle fasi di ordine, pagamento e stipula del contratto. Non c’è quindi un obbligo ma una mera facoltà di documentare la vendita con corrispettivo telematico.

Inoltre è stato chiarito come non trova applicazione la limitazione relativa all’installazione di un server-RT solamente quando si opera con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita, in quanto riferita esclusivamente alle ipotesi di locali aperti al pubblico. Se si tratta di locali non aperti al pubblico, come appunto nel caso di negozi online o virtuali, può essere installato un server-Rt per ciascun punto vendita.

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