Imposte

Edifici collabenti, una relazione tecnica per il riscaldamento

di Giuseppe Latour

Una relazione tecnica dovrà attestare la presenza di un impianto di riscaldamento nell’immobile e la sua collocazione in un determinato ambiente.

L’agenzia delle Entrate torna sulla materia degli edifici collabenti, con la risposta a interpello 59/2022, pubblicata lunedì 31 gennaio. E approfondisce, ancora una volta, le modalità di applicazione delle regole sugli interventi di efficientamento energetico in assenza di un attestato di prestazione energetica che fotografi la situazione iniziale dell’immobile.

Oggetto della risposta sono gli edifici privi di attestato di prestazione energetica «perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi». Questi possono accedere al superbonus, purché al termine degli interventi raggiungano la classe energetica A, e purché sul loro involucro siano realizzati interventi che interessano l’involucro edilizio con una superficie almeno pari al 25 per cento.

È noto che, per applicare le agevolazioni relative a interventi di efficientamento energetico, vada dimostrata la presenza di un impianto di riscaldamento, anche non più funzionante. L’interpello si chiede, allora, cosa avvenga nel caso di un edificio collabente rispetto all’impianto di riscaldamento.

Sul punto, le Entrate hanno prima consultato l’Enea e adesso spiegano che «poiché la norma esonera solo dal produrre l’Ape iniziale, con riferimento agli interventi di efficientamento energetico (ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa) effettuati sui predetti edifici», è necessario «che per gli interventi di efficienza energetica sia comunque dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311».

Al posto dell’Ape iniziale servirà, allora, una relazione tecnica che attesti la presenza dell’impianto, ma anche «che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica» e che sia «funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria».

Quindi, la relazione dovrà attestare la collocazione dell’impianto e la possibilità di riattivarlo con un intervento di manutenzione. In questo modo, si delimita esattamente la portata dell’agevolazione richiesta. Bisogna, infatti, ricordare, ad esempio, che per un vano scala non riscaldato il superbonus non spetta.

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