E–fattura a cadenza mensile se c’è il buono di consegna
La fattura riepilogativa mensile è possibile solo ove il distributore rilasci un buono di consegna che abbia il contenuto minimo del documento di trasporto, così come confermato dall'agenzia delle Entrate nella circolare 8/E/2018. L’articolo 21, comma 4, lettera a, del Dpr 633/1972 consente l'emissione di una sola fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello dei rifornimenti, per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione e con il contenuto previsto dal Dpr 472/96: indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti. La circolare 8/E/2018 precisa che anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche (se contengono le citate informazioni) possono essere utilizzati per la fatturazione riepilogativa mensile. Premesso ciò, è evidente che il buono di consegna per consentire la fattura riepilogativa differita dovrebbe contenere i dati del cessionario anche nel caso di rifornimenti self service.
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