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E–fattura a cadenza mensile se c’è il buono di consegna

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di Giorgio Confente

La domanda

Con le “vecchie” schede carburante si era soliti effettuare circa due rifornimenti settimanali, per un totale mensile di dieci rifornimenti, per ognuno dei quali veniva apposto un timbro con i relativi riferimenti di quantità e importi. Tali rifornimenti, con l'entrata in vigore della fattura elettronica, dovranno essere necessariamente fatturati ogni volta, oppure – previo accordo tra le parti – si potrà emettere una fattura elettronica riepilogativa mensile? - P.M.SALERNO

La fattura riepilogativa mensile è possibile solo ove il distributore rilasci un buono di consegna che abbia il contenuto minimo del documento di trasporto, così come confermato dall'agenzia delle Entrate nella circolare 8/E/2018. L’articolo 21, comma 4, lettera a, del Dpr 633/1972 consente l'emissione di una sola fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello dei rifornimenti, per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione e con il contenuto previsto dal Dpr 472/96: indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti. La circolare 8/E/2018 precisa che anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche (se contengono le citate informazioni) possono essere utilizzati per la fatturazione riepilogativa mensile. Premesso ciò, è evidente che il buono di consegna per consentire la fattura riepilogativa differita dovrebbe contenere i dati del cessionario anche nel caso di rifornimenti self service.

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