Casi e questioniAdempimenti

Eliminazione o smarrimento di beni, come tutelarsi dalla presunzione di cessione ai fini Iva

di Cristina Odorizzi

N. 44

settimana-fiscale

L'articolo 1, comma 1, Dpr 441/1997 prevede ai fini Iva una presunzione definita di cessione, in base a cui si considerano ceduti i beni acquisiti che non si trovano nei luoghi riconducibili all'impresa e per cui non sussiste documentazione che comprovi le modalità di fuoriuscita dal ciclo aziendale. Spesso però nella vita dell'impresa accade che i beni acquistati vengano distrutti o smarriti attraverso eventi non sempre comprovabili, con conseguente rischio di incorrere nella c.d. presunzione di cessione ai fini Iva. Pertanto è importante la tracciabilità del ciclo di tali beni sia dal lato dell'ingresso e sia per quanto riguarda l'uscita, al fine di evitare la generazione della presunzione di acquisto e/o di vendita non documentato e non dichiarato. A livello pratico è necessario comprendere come procedere alla distruzione di beni strumentali o di merci, ovvero alla cessione di beni o merci ormai obsoleti o inutilizzabili oppure alla rilevazione dell'avvenuta perdita/smarrimento di beni.

Presunzione di cessione e di acquisto dei beni

L'articolo 1, comma 1, Dpr 441/1997 prevede che si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell'impresa.

La prova per vincere la presunzione può essere fornita solo ai sensi del comma 2 dello stesso articolo...