Emendamenti ai principi Oic: rettifiche senza tempo nei ricavi
L'Organismo italiano di contabilità (Oic) ha approvato in via definitiva alcuni emendamenti ai principi contabili vigenti che consistono in modifiche e integrazioni: le novità si applicano ai bilanci che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2017, di conseguenza generalmente dai bilanci relativi a quest’anno.
Le modifiche sono generalmente retroattive, pertanto si applica il principio Oic 29 con riferimento all'informazione comparativa in relazione all'esercizio precedente.
Oic 12 Conto economico
Tutte le rettifiche di ricavo (quelle relative all'esercizio ma anche quelle riferite ad esercizi precedenti) sono portate a riduzione della voce “ricavi “. Il chiarimento, dopo l'abolizione della parte straordinaria del conto economico, era già desumibile dalla complessiva lettura del principio contabile.
È confermato che le rettifiche derivanti da errori rilevanti o cambiamenti di principi contabili sono imputate nel patrimonio netto.
Oic 12 Stato patrimoniale
e Oic 25 Imposte sul reddito
Nel bilancio in forma abbreviata, per rendere più chiaro il contenuto della voce CII “Crediti” e fornire un'informazione più appropriata, le società forniscono indicazione separata delle imposte anticipate, che non sono veri e propri crediti.
Oic 21 Partecipazioni
L'acquisto di partecipazioni il cui pagamento è differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o equiparabili, è iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato in base all'Oic 19. In sostanza, anche per gli acquisti di partecipazioni, come già per rimanenze e immobilizzazioni, si applica, se ne ricorrono i presupposti, l'attualizzazione (e, più in generale, il costo ammortizzato). Possibile l’applicazione prospettica.
Oic 16 e Oic 24 Immobilizzazioni
La svalutazione di immobilizzazioni in precedenza rivalutate transita sempre nel conto economico, se non disposto diversamente dalla legge, e non può essere imputata nella riserva di rivalutazione, indipendentemente dalle modalità della rivalutazione previste dalla legge.
Dal tenore letterale dell'Oic 16 e dell'Oic 24 poteva sembrare che l'imputazione nel conto economico fosse limitata alle rivalutazioni effettuate «in base a parametri stabiliti» e non, per esempio, anche in base a perizia.
L'intenzione dell'Oic non era quella di limitare la rilevazione a conto economico delle svalutazioni di immobilizzazioni precedentemente rivalutate in base a parametri stabiliti dalla legge.
Oic 32 Derivati
Per le coperture di fair value, con riferimento alle attività iscritte nello stato patrimoniale, per esempio il magazzino, la valutazione “simmetrica”, richiesta dalla legge, del derivato e dell'oggetto coperto (il magazzino) ne impone la valutazione al fair value: in assenza di questa valutazione si determinerebbe una “asimmetria valutativa” perché alla valutazione al fair value del derivato non corrisponderebbe quella del magazzino.
L'Oic 32 precisa che la valutazione al fair value dell'elemento coperto avviene «in deroga ai principi di riferimento»: la precisazione ribadisce quanto già si evince dalla lettura del principio contabile e dalle Motivazioni alla base delle decisioni assunte.
Gli amministratori spiegano, nella nota integrativa, che è stata adottata la valutazione al fair value prevista per le operazioni di copertura e, di conseguenza, il valore di iscrizione del magazzino è determinato anche dalle variazioni di fair value dello stesso (ovviamente per la parte del magazzino oggetto di copertura).
Con altro chiarimento è precisato che anche le componenti realizzative dei derivati non di copertura sono iscritte nella voci D18.d) e D.19.d) del conto economico: ne consegue che in queste voci sono iscritte variazioni di fair value e utili/perdite rilevate al momento dell'eliminazione contabile.
Altre modifiche
Per i derivati, nell'Oic 32, alcune modifiche relative ad aspetti formali o editoriali sono contenute anche nelle Motivazioni alla base delle decisioni assunte. Altre modifiche formali/editoriali e di coordinamento con altri principi riguardano Oic 17 bilancio consolidato e Oic 29 con riferimento ai cambiamenti di stime contabili.