Contabilità

Emersione del saldo attivo senza effetti sulle partecipazioni

Possibile incassare un patrimonio detassato quale posta del patrimonio netto

Qual è il trattamento fiscale e civilistico del saldo attivo che si manifesta a seguito di una rivalutazione eseguita da un soggetto Irpef ( impresa individuale o società di persone in contabilità ordinaria) che non intenda dare rilievo tributario alla stessa rivalutazione ? Il tema è quello della disciplina delle riserve per soggetti Irpef e soprattutto il riflesso di tali riserve sul costo della partecipazione.

In linea generale, secondo l’articolo 68, comma 6 del Tuir, gli utili imputati al socio incrementano il costo della partecipazione, mentre quelli distribuiti e le perdite attribuite lo riducono. Sotto questo profilo va segnalato che l’emersione del saldo attivo ( che ai fini fiscali va considerato una riserva di utili) non genera alcuno degli effetti sul costo della partecipazione sopra elencati. Non vi è alcun incremento del medesimo ( pur trattandosi di riserva di utili) poiché non vi è alcuna attribuzione al socio di utili fiscalmente rilevanti, né vi sarà alcun decremento in caso di distribuzione, poiché il decremento è subordinato alla circostanza che quella stessa riserva erogata ai soci abbia generato tassazione in capo ai medesimi nel momento in cui sia stata generata.

Questi passaggi sono fatti propri dall’agenzia delle Entrate che con la circolare 22/09, paragrafo 5, afferma : «Il prelevamento o la distribuzione del saldo attivo da parte dell'imprenditore individuale o di una società di persone in contabilità ordinaria è, invece, irrilevante ai fini della tassazione. Peraltro, la distribuzione effettuata da una società di persone non produce effetti neanche ai fini del costo fiscale della partecipazione».Tale riflessione porta con sé una evidente conseguenza e cioè che l’emersione del saldo attivo permette ai soci di una società di persone ( che non abbia altre riserve di utili) di incassare un importo detassato e legittimamente prelevato in quanto posta del patrimonio netto.

Sulla possibilità di distribuire il saldo attivo prima di aver realizzato il bene rivalutato tramite cessione o ammortamenti è condivisibile la posizione espressa da Assonime con la circolare 13/2001, par. 14, che mette in risalto come la rivalutazione venga eseguita in deroga alle previsioni dell’articolo 2423 del Codice civile ( in deroga al comma 5 del citato articolo che vincola la distribuzione del saldo attivo al realizzo del bene rivalutato).Altro tema è valutare se la distribuzione del saldo attivo per società di persone debba rispettare la procedura ex articolo 13, comma 2, della legge 342/2000, ( cioè l’iscrizione della delibera e l’attesa di 90 giorni per le possibili obiezioni dei creditori).

Tale applicabilità è una forzatura interpretativa, poiché per questi soggetti la riserva potrebbe tranquillamente sparire del tutto previo passaggio in contabilità semplificata, senza che i terzi possano eccepire alcunché. In altri termini se la ratio della disposizione è la tutela dei terzi, essa dovrebbe spiegare efficacia solo per quelle società ( di capitali) ove il regime di responsabilità limitata richiede la stabilità del patrimonio netto e non per quelle di persone , per cui le cui obbligazioni i terzi possono rivalersi sul patrimonio personale dei soci.


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