Le prestazioni di servizi si considerano effettuate ai fini Iva, con conseguente esigibilità dell’imposta, al momento del pagamento del corrispettivo: in quel momento l’Erario matura il diritto di pretendere il pagamento della relativa imposta.
Nella pratica può accadere che il pagamento della prestazione resa non sia contestuale ma avvenga mediante il rilascio di cambiali a fronte delle quali l’obbligo di emissione della fattura sorge in corrispondenza dell’esigibilità della cambiale.
È questo, nella...

