Contabilità

Emissione nel rispetto della parità di trattamento

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di Angelo Busani

L’emissione di categorie di quote da parte di una Pmi-Srl è deliberata, in mancanza di diverse disposizioni dello statuto, dall’assemblea dei soci con le maggioranze richieste dalla legge o dallo statuto per le modificazioni statutarie. Si può verificare che l’emissione di quote di categoria avvenga:

in dipendenza di una deliberazione di aumento del capitale sociale offerto in opzione ai soci in proporzione alle quote di partecipazione di titolarità di ciascuno dei soci;

in seguito a una deliberazione di conversione obbligatoria di una parte proporzionale di tutte le quote di partecipazione al capitale sociale già esistenti;

in forza di una deliberazione di conversione facoltativa delle quote di partecipazione al capitale sociale già emesse, offerta a tutti i soci in proporzione alle quote di partecipazione di titolarità di ciascuno di essi.

Occorre, in ogni caso, che l’emissione di quote di categoria sia effettuata nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci (massima 172 dei notai di Milano). Pertanto, qualora l’emissione di quote di categoria, pur essendo deliberata secondo una delle predette modalità, comporti l’attribuzione di diritti diversi suscettibili di pregiudicare i diritti particolari già spettanti (ai sensi dell’articolo 2468, comma 3, del codice civile) a uno o più soci, è richiesto il consenso dei soci i cui diritti particolari vengono pregiudicati, a meno che lo statuto ne consenta la modificazione a maggioranza.

Analogamente, qualora l’emissione di quote di categoria, comporti l’attribuzione di «diritti diversi» a dette quote, suscettibili di pregiudicare i diritti diversi già spettanti a un’altra categoria di quote, la deliberazione di emissione richiederà l’approvazione dell’assemblea dei titolari delle quote della categoria pregiudicata (con le maggioranze, le modalità e le forme previste dalla legge e dallo statuto per le deliberazioni assembleari di modifica dello statuto: massima n. 177).

È invece richiesto, salvo diversa disposizione dello statuto, il consenso unanime di tutti i soci (o quantomeno dei soci in concreto pregiudicati) in caso di emissione di una nuova categoria di quote, qualora non sia rispettato il principio di parità di trattamento, in particolare quando l’emissione sia effettuata:

in sede di un aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione;

in esito a una deliberazione di conversione obbligatoria di una parte non proporzionale delle quote di partecipazione al capitale sociale già esistenti;

in forza di una deliberazione di conversione facoltativa delle quote di partecipazione al capitale sociale già esistenti, offerta solo a una parte dei soci o comunque non in proporzione alle quote di partecipazioni di loro titolarità.

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