Imposte

Energia in convezione con gli enti territoriali, imposta di registro all’1%

Le convezioni stipulate con gli enti territoriali ai sensi della legge Marzano sono atti dichiarativi e non atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale

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di Davide De Girolamo e Angela M. La Rosa

Con la risposta a interpello n. 956-1984/2022, al momento ancora non pubblicata, la direzione centrale dell’agenzia delle Entrate – in accoglimento della prospettazione di una primaria società attiva nel settore della produzione dell’energia elettrica – ha chiarito, per quanto consta per la prima volta, che ai fini dell’imposta di registro le convezioni stipulate con gli enti territoriali ai sensi della legge Marzano sono gli atti “dichiarativi” e non “atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”. Pertanto essi sono soggetti all’aliquota dell’1% (articolo 3 tariffa, parte prima) e non a quella del 3% (articolo 9 stessa tariffa).

A seguito della liberalizzazione del settore energetico, i proprietari di impianti energetici che intendano avviare opere di costruzione o rinnovamento di centrali elettriche di potenza superiore a 300 MW termici sono tenuti ad attivare il procedimento amministrativo unico disciplinato dall’articolo 1 del Dl 7/2002 per l’acquisizione della valutazione di impatto ambientale (“Via”) richiesta ai fini dell’Autorizzazione integrata ambientale (“Aia”).

La disciplina di cui al Dl 7/2002 deve essere, a sua volta, coordinata con le previsioni della legge 239/2004 (legge Marzano). In particolare, i commi 36 e 37 dell’articolo 1 della legge Marzano istituiscono un contributo compensativo ad hoc «per il mancato uso alternativo del territorio e per l’impatto logistico dei cantieri» che i proprietari delle centrali elettriche sono tenuti a corrispondere a favore delle Regioni (e, per esse, degli enti territoriali) in cui è localizzato il sito produttivo; tanto con riferimento agli insediamenti produttivi alimentati da fonti rinnovabili quanto per quelli alimentati da fonti convenzionali, la stessa legge prevede che le predette misure compensative vengano concordate su base “consensuale”, tramite appositi accordi sottoscritti dai proprietari degli impianti energetici con le amministrazioni competenti a livello territoriale.

In tutte queste ipotesi, le medesime misure compensative devono tenere conto del concreto impatto ambientale dell’intervento oggetto di autorizzazione unica (così come risultante dalla Via all’uopo rilasciata) e, come affermato a più riprese dalla Corte costituzionale, non possono avere natura puramente patrimoniale (ossia, risolversi in una sorta di “corrispettivo” dovuto per il conseguimento dell’Autorizzazione unica).

Il ragionamento sotteso alla favorevole risposta dell’Agenzia qui in commento si incentra sul fatto che la cogenza delle predette misure compensative di natura economica previste a favore degli enti locali dai predetti accordi trova fonte in precisi obblighi di legge; gli unici effetti che possono essere ricondotti alle convenzioni stipulate, ai sensi della normativa in esame, attengono alla definizione e quantificazione dei relativi contributi dovuti.

Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia ha riconosciuto che, non essendo produttive di effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli già derivanti dalla legge 239/2004, le convenzioni stipulate ai sensi della legge Marzano non possono essere ricondotte, ai fini dell’imposta di registro, agli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, ma piuttosto a quelli di natura ricognitiva/dichiarativa e, come tali, assoggettati all’aliquota dell’1% prevista per gli atti “dichiarativi” dall’articolo 3 tariffa, Parte prima.

L’applicazione dell’aliquota proporzionale dell’1% alle predette convenzioni sembra trovare ulteriore convalida nella recente sentenza 7682/2023, in cui le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno tracciato un chiaro distinguo, ai fini dell’imposta di registro, tra il regime di tassazione della ricognizione di debito “pura” o “titolata” e le altre ipotesi di dichiarazioni negoziali a carattere ricognitivo/dichiarativo aventi rilevanza patrimoniale e ricomprese nel campo di applicazione dell’articolo 3 tariffa.

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