Imposte

Energia, l’omissione dei dati non blocca l’accisa agevolata

di Benedetto Santacroce e Ettore Sbandi

Per beneficiare dell’aliquota di accisa mensile ridotta, i soggetti che producono energia elettrica per uso proprio sono tenuti a trasmettere all’ufficio doganale, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente. Tuttavia, la comunicazione non riveste carattere decadenziale, se gli effettivi consumi sono certi, dichiarati e non contestati. A dirlo è la Ctp Brescia 810/2/2018 (presidente e relatore Chiappani), applicando un principio di prevalenza della forma sulla sostanza su un tema da anni molto controverso, di recente affrontato anche dalla Cassazione (sentenza 31618/18) in senso favorevole al contribuente.

Per molti uffici doganali, infatti, la trasmissione mensile della comunicazione da parte dei contribuenti è da considerarsi essenziale per accedere al beneficio fiscale introdotto dall’articolo 3-bis, comma 4, del Dl 16/2012. Si tratta, in sostanza, di una agevolazione per le imprese, soprattutto industriali, impegnate in attività ad alto consumo energetico. L’impresa deve trasmettere una comunicazione alla Dogana entro il giorno 20 del mese successivoche confermi il superamento della soglia mensile di 1.200.000 kWh, che dà accesso all’agevolazione.

È dubbia, tuttavia, la conseguenza di una eventuale omissione, o solo di un ritardo, nella comunicazione: per l’amministrazione comporta la perdita del beneficio; per le difese dei contribuenti, se i consumi sono certi, provati e non contestati, non può avere conseguenze impositive, né sanzionatorie.

La Cassazione conferma in modo definitivo la posizione prevalente dei giudici di merito, per cui la legge attribuisce il beneficio non a chi effettua la comunicazione, ma chi ha consumi superiori a 1.200.000 kWh. Per la Corte, infatti, dopo l’iniziale approccio di principio, relativo al carattere decadenziale dei termini, va poi affrontato il tema in concreto, analizzando i requisiti per l’accesso al regime agevolato:

consumi superiori alle soglie di legge previste;

dichiarazioni annuali presentate che confermano tali consumi;

controlli non pregiudicati in quanto i consumi sono riconosciuti dallo stesso ufficio o, comunque, non sono stati mai contestati.

In presenza di questi requisiti, il beneficio deve essere riconosciuto, anche se la comunicazione (che riveste carattere meramente formale) manca o è tardiva.

In linea con le precedenti Sezioni unite, vale il principio per cui «ogni decadenza deve essere espressamente prevista, sicché, in mancanza di un’esplicita previsione, il termine fissato dalla legge per il compimento di un atto, ha efficacia meramente esortativa (cioè costituisce un invito a non indugiare)». Inoltre sussiste sempre il diritto a ottenere il trattamento favorevole allorché si realizzi un consumo di energia elettrica superiore alla soglia mensile prevista dalla legge. E, nel caso specifico, gli obblighi dichiarativi annuali, comprensivi di tutti i dati di autoconsumo, prevalgono su quelli della mera comunicazione mensile. Dunque, se il fatto del consumo effettivamente sopra la soglia di legge non è contestato, il diritto al beneficio va riconosciuto.

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