Enti di interesse pubblico, comitato per il controllo interno con più competenze
Negli enti di interesse pubblico (quali banche, assicurazioni e società emittenti strumenti finanziari quotati) gli organi di controllo interno (il collegio sindacale nel sistema di governance tradizionale; il consiglio di sorveglianza, ovvero un comitato al suo interno, negli enti con un sistema di amministrazione e controllo dualistico; il comitato per il controllo sulla gestione negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo monistico) assumono anche il ruolo di «Comitato per il controllo interno e la revisione contabile», di seguito «Comitato».
Quest’ultimo si arricchisce di compiti diversi rispetto alla vigilanza, come prevedeva il previgente articolo 19, comma 1 del Dlgs 39/2010, sull’efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio. Si segnalano tra le nuove funzioni:
•informare l’organo di amministrazione dell’ente sottoposto a revisione dell’esito della revisione stessa, nonché di trasmettere a tale organo la relazione aggiuntiva, redatta dal revisore, di cui all’articolo 11 del regolamento UE 537/2014, corredata di eventuali osservazioni;
•monitorare il processo di informativa finanziaria, la revisione legale del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato (anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei controlli di qualità svolti dalla Consob) e l’indipendenza dei revisori legali o delle società di revisione legale, in particolare per quanto concerne i corrispettivi per la revisione e l’adeguatezza della prestazione di servizi diversi dalla revisione all’ente sottoposto a revisione, conformemente agli articoli 4 e 5 del sopra citato regolamento comunitario;
•essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle società di revisione legale.
La «relazione aggiuntiva» del revisore redatta in forma scritta spiega i risultati della revisione legale dei conti e principalmente:
•descrive la natura, la frequenza e la portata delle comunicazioni con il Comitato, l’organo di direzione e l’organo di amministrazione o di controllo dell’ente sottoposto a revisione, comprese le date delle riunioni con detti organi; indica il livello quantitativo di significatività per i bilanci e per particolari classi di operazioni, indicando i fattori qualitativi presi in considerazione in sede di fissazione del livello di significatività;
•riferisce e spiega i giudizi su eventi o circostanze identificati nel corso della revisione, che possano sollevare dubbi significativi sulla capacità dell’ente di continuare a operare come un’entità in funzionamento e se sussiste un’incertezza significativa;
•segnala eventuali carenze significative nel sistema di controllo interno per l’informativa finanziaria.
Con riguardo alla selezione del revisore legale negli enti di interesse pubblico, il Comitato è il responsabile della procedura di selezione del revisore o della società di revisione.
Il Comitato si dota di adeguate procedure volte a vigilare sia la fase di predisposizione del processo, sia la fase di vera e propria selezione del revisore o della società di revisione legale.
Il Comitato convalida per iscritto le conclusioni esposte nella relazione conclusiva da parte della società verificando che i revisori o altri membri della loro rete non abbiano fornito servizi non- audit vietati fra l’inizio del periodo oggetto di revisione fino all’emissione della relazione di revisione.
Il Comitato predispone una raccomandazione motivata all’organo di amministrazione per il conferimento dell’incarico nella quale deve:
•dichiarare che la raccomandazione non è stata influenzata da terzi parti e che non sono presenti clausole volte a limitare la scelta dell’assemblea;
•indicare almeno due possibili alternative per il conferimento dell’incarico;
• motivare le proprie scelte;
•esprimere una preferenza per una delle due alternative indicate, fornendone adeguata motivazione.
La raccomandazione motivata è di seguito formalizzata nella proposta all’assemblea per il conferimento dell’incarico ai sensi dell’articolo 13 Dlgs 39/2010.
Per approfondire: Codice del revisore legale 2019, a cura di Gianpaolo Davide Rossetti, in edicola e on line