Imposte

Enti non commerciali e soggetti Ires: il bonus facciate fa concorrenza al superbonus

L’interpello 397 conferma comunque l’accesso alla detrazione per gli altri enti tenuti al pagamento dell’Ires

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di Marco Magrini

Il bonus facciate del 90% potrebbe costituire per gli enti non commerciali un’interessante alternativa al superbonus 110%, in riferimento e limitatamente a quella tipologia di opere. Per il superbonus stabilito dall’articolo 119 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) vi sono, infatti, limiti normativi oggettivi e soggettivi che impediscono o limitano l’accesso agli enti. Ad ogni modo, anche per il bonus facciate (articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 160/2019) e la sua eventuale trasformazione in credito d’imposta compensabile con modello F24 o cedibile a terzi (articolo 121 del Dl 34/2020), per gli enti non commerciali ci sono distinzioni oggettive e soggettive.

Opere e beneficiari del bonus facciate
Dal punto di vista oggettivo le condizioni sono quelle applicabili alla generalità dei contribuenti. Rientrano nel bonus le spese, sostenute nel 2020, per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A e B (ex Dm 1444/68) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, esclusivamente effettuati sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

La detrazione in generale compete a tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari (circolare 2/E/2020).

Sulla base di tale indicazione non ci sono limiti ai soggetti Ires, enti non commerciali, privati o pubblici, compresi.

Un altro profilo di sicuro interesse è la possibilità di applicare il bonus facciate anche per immobili non residenziali. La norma, infatti, parla solamente di «edifici esistenti». Di contro, la circolare 24/E ha limitato la possibilità di applicare il superbonus a unità non abitative solo se facenti parte di condomìni.

La necessità di un reddito imponibile
La risposta a interpello delle Entrate 397 del 23 settembre 2020, da un lato, chiude la porta della fruibilità a tutti gli enti che non possiedono redditi imponibili in senso generale, in quanto privi di Ires lorda; dall’altro lato, indirettamente, conferma la possibilità di accesso alla detrazione per gli altri enti tenuti invece al pagamento dell’Ires.

A livello normativo è possibile operare una precisa distinzione:

1. non possono godere del bonus facciate tutti gli enti non soggetti all’imposta di cui all’articolo 74, comma 1 del Tuir, cioè gli organi e amministrazioni dello Stato, regioni, province ed enti locali territoriali, eccetera;

2. possono beneficiare della detrazione gli altri enti non commerciali, pubblici (articolo 74, comma 2, del Tuir: ad esempio, enti di ricerca, aziende sanitarie pubbliche, università statali, aziende pubbliche di servizi alla persona, eccetera), nonché gli enti non commerciali privati dell’articolo 73, comma 1, lettera c) del Tuir, di qualsiasi categoria, compreso gli enti del terzo settore (Onlus, organizzazioni di volontariato, eccetera).

Chi ha diritto alla detrazione, naturalmente, potrà utilizzarla sotto forma di detrazione o sconto in fattura. La risposta a interpello 397 esclude la facoltà di cessione del credito d'imposta ai fornitori o a terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, solo in assenza della spettanza della detrazione causata dall'assenza di redditi imponibili.


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