Imposte

Enti non commerciali e nuova Imu: scadenza del 16 giugno con due sistemi diversi

Il terzo settore e gli enti locali affrontano le novità introdotte con l’ultima legge di Bilancio

di Marco Magrini e Benedetto Santacroce

Enti non commerciali, privati e pubblici, alle prese con il saldo Imu-Tasi dell’anno 2019 e relativa dichiarazione, nonché con il primo acconto Imu del 2020 con le nuove regole introdotte dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, commi da 739 a 783 della legge 160/19). In base alle novità gli enti, anche del terzo settore, si trovano di fronte ad uno spartiacque, seppur in assenza di sconvolgimenti in questa prima fase, realizzandosi una certa continuità nell’evoluzione normativa (si veda la circolare 1 delle Finanze del 18 marzo 2020).

Le novità introdotte per il 2020

Per adesso, l’impianto normativo applicabile per il 2020 (comma 759) conserva le esenzioni, soggettive e oggettive, stabilite dalla disciplina in vigore fino al 2019 e incidenti nella determinazione dell’imposta di quell’anno e dell’eventuale saldo.

Costituisce, invece, una variazione rilevante l’equiparazione dei Comuni allo Stato con la conseguenza dell’esenzione degli immobili di proprietà dell’ente locale, a prescindere dal territorio in cui siano situati.

Allo stesso modo, la previsione della lettera i) del comma 759, avente sostanziale valore interpretativo anche per il passato, conferma in modo esplicito l’applicabilità dell'articolo 91-bis del Dl 1/12 e del decreto ministeriale 200/2012 concernente, fra l’altro, i criteri per la determinazione dell’esenzione per gli immobili utilizzati promiscuamente, seppur in contrasto con le tesi avverse di una parte della giurisprudenza. Ad esempio circa l'esenzione sugli immobili in comodato gratuito a enti non commerciali, molto dipenderà dalla linea che sceglieranno i Comuni nelle parti riservate alla loro discrezione (comma 777) nei regolamenti da approvare.

La scadenza del 16 giugno in tre mosse

Intanto in merito ai versamenti Imu da effettuare, per il momento entro la scadenza del 16 giugno salvo proroghe locali, l’agenzia delle Entrate (risoluzione 29/E del 29 maggio 2020) ha confermato i codici tributo per il modello F24 già istituiti con le risoluzioni 35/E/12 e 33/E/13. Ovviamente dovrà essere valutata l’eventuale portata dell’esenzione introdotta dall’articolo 177 del Dl 34/20 per il settore turistico.

Il saldo 2019: la circolare 1/DF sul punto afferma che per quanto riguarda il versamento a saldo relativo all’anno 2019, nulla è mutato rispetto al regime impositivo vigente nell’anno passato, quando era presente la Tasi.

Primo acconto 2020 : in sede di prima applicazione dell’Imu le due rate di acconto sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta a titolo di Imu e Tasi per l’anno 2019 (comma 763), escludendo la Tasi relativa all’occupante e utilizzando il codice tributo Imu. Ciò è espressamente confermato dalla circolare 1/DF. Resta anche possibile l’immediato scomputo dell’eventuale credito Imu derivante dal 2019 che verrà indicato nella dichiarazione.

Dichiarazione 2020: le regole stabilite dal comma 770 dovranno essere osservate con la dichiarazione Imu 2021, anche se quelle desumibili dall'articolo 1, comma 719, della legge 147/13, che si applicano alla dichiarazione per il 2019 in scadenza entro il 30 giugno, sono in totale continuità. La dichiarazione deve essere presentata telematicamente utilizzando il modello di cui al decreto ministeriale del 26 giugno 2014, per dichiarare le variazioni del 2019 rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta anche in riferimento ai dati per l’accesso alle esenzioni e all’utilizzo degli immobili in base al decreto ministeriale del 200/12.

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