Controlli e liti

Enti non commerciali, rappresentante legale salvo da debiti fiscali solo se estraneo alla gestione

Via d’uscita se prova l’estraneità nella gestione nel periodo contestato

di Laura Ambrosi

Il legale rappresentante risponde solidalmente dei debiti tributari dell’associazione se non dimostra di essere rimasto estraneo all’attività gestoria nel corso del periodo di imposta. A tal fine, è irrilevante che gli accertamenti siano stati notificati soltanto all’ente e non anche al coobbligato, poiché può sempre impugnare gli atti prodromici unitamente alla cartella di pagamento. Ad affermarlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 2953 depositata il 1° febbraio.

La vicenda trae origine da una cartella di pagamento notificata alla legale rappresentante di un’associazione senza scopo di lucro in qualità di coobbligata solidale. All’ente erano stati notificati avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione. L’Ufficio, quindi, pretendeva l’intera somma dalla legale rappresentante dell’associazione, quale responsabile solidale. La cartella veniva impugnata dinanzi al giudice tributario eccependo tra i diversi motivi, la mancanza di solidarietà.

La Ctp accoglieva il gravame, ma la decisione veniva integralmente riformata in appello. La contribuente ricorreva così in Cassazione lamentando, sul punto, un’errata applicazione della norma sulla responsabilità solidale per gli enti associativi.

Innanzitutto, secondo la Suprema Corte non esiste obbligo per l’Ufficio di notificare l’atto presupposto anche all’obbligato solidale. In tale caso, infatti, il diritto di difesa è garantito con la possibilità di contestare la pretesa originaria attraverso l’impugnazione della cartella. In concreto, quindi, il legale rappresentante rimasto estraneo agli atti di accertamento impositivi dell’ente, avrebbe potuto legittimamente impugnare, unitamente alla cartella, anche gli atti presupposti non notificati personalmente.

Con riferimento poi alla responsabilità solidale del legale rappresentante dell’ente, i giudici di legittimità hanno affermato che occorre verificare l’ingerenza esercitata nell’attività gestoria ed al corretto adempimento degli obblighi tributari.

I debiti tributari non sorgono su base negoziale ma per legge al verificarsi del relativo presupposto. Ne consegue che il soggetto il cui ruolo (di diritto) rivestito all’interno dell’ente, riguarda la complessiva gestione nel periodo di imposta, è coobbligato sia per le sanzioni, sia per i tributi non corrisposti.

L’Ufficio, che richiede tale solidarietà nel pagamento, è tenuto a provare la qualità di rappresentante e/o di gestore dell’attività dell’associazione. Il soggetto chiamato a rispondere del debito, invece, può dimostrare la sua estraneità alla partecipazione e gestione dell’associazione. Da qui il rigetto del ricorso e la conferma della pretesa.

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