I temi di NT+Le parole del non profit

Enti non commerciali, tempi supplementari per la dichiarazione Imu

Verifiche sull’obbligo di presentazione qualora sia stata saltata la scadenza del 30 giugno

Tempi supplementari per la dichiarazione Imu degli enti commerciali. Il 28 settembre scade il termine per la trasmissione tardiva da parte di chi non hanno osservato il termine del 30 giugno. Sotto la lente soprattutto le esenzioni da dichiarare alla luce delle norme di favore sull’emergenza Covid-19 come indicato dalla Faq del dipartimento Finanze dell’8 giugno.

L’impostazione delle Finanze è in linea con quanto previsto dalla normativa e aderente al dettato normativo. La legge di Bilancio 2020 ha previsto – a partire dal 1° gennaio 2020 – l’obbligo di presentazione annuale della dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio (articolo 1, comma 770, della legge 160/2019).

Un adempimento che, come si evince dal tenore, scatta per gli enti non commerciali in ogni caso con cadenza annuale e indipendentemente dal verificarsi di variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Con la conseguenza che coloro che non hanno rispettato il termine del 30 giugno scorso possono, presentare la dichiarazione tardiva ai fini Imu e beneficiare, ove il ritardo non sia superiore a 30 giorni, della riduzione della sanzione sino alla metà (articolo 7, comma 4-bis del Dlgs 472/1997).

Dal punto di vista operativo, nelle more dell’entrata in vigore del decreto recante il nuovo modello di dichiarazione, continua a trovare applicazione quello approvato dal Mef con Dm 26 giugno 2014. Sotto il profilo compilativo, invece, particolare attenzione deve essere prestata dagli enti non commerciali a seconda che l’immobile sia esente o meno ai fini Imu.

Nel primo caso, ovvero quando gli immobili sono posseduti, utilizzati e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto (articolo 7, comma 1, lettera i, del Dlgs 504/1992), gli enti saranno tenuti a compilare debitamente il quadro B della dichiarazione.

Un adempimento che dovrà essere assolto anche nel caso in cui l’immobile abbia un utilizzo misto. Con la precisazione, tuttavia, che in quest’ipotesi il regime di esenzione Imu trova il suo riconoscimento per la sola frazione di unità in cui si svolge l’attività di natura non commerciale (articolo 5 Dm 200/2012).

Nel caso di immobili totalmente imponibili, invece, resta da chiarire, se gli enti non commerciali siano tenuti alla presentazione annuale della dichiarazione Imu. Stando infatti al tenore letterale della norma contenuta nella legge di Bilancio 2020 il riferimento riguarderebbe i soli immobili esenti (ai sensi dell’articolo 1, comma 759, lettera g della legge 160/2019). Con la conseguenza che per quelli imponibili potrebbe non scattare tale obbligo. Inevitabile, quindi, in assenza di un espresso richiamo, chiarire, anche in sede di elaborazione del nuovo modello dichiarativo, il perimetro applicativo di tale obbligo dichiarativo.