Imposte

Enti non profit, il tax credit affitti si calcola al lordo dell’Iva

La risposta a interpelllo 160: per l’ente che svolge attività commerciale occasionalmente l’imposta è un costo che aumenta il canone dovuto

Accesso al tax credit per i canoni di locazione (articolo 28 del Dl 34/2020) calcolato sull’importo al lordo dell’Iva per l’ente non profit che svolge in via occasionale attività commerciale.

Con la risposta a interpello 160/2021 pubblicata l’8 marzo l’agenzia delle Entrate torna ad affrontare la questione relativa alla possibilità per gli enti non commerciali di fruire della misura agevolativa introdotta dal decreto Rilancio (Dl 34/2020). Una disposizione quest’ultima che consente a tali categorie di soggetti inclusi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, di accedere ad un credito d’imposta, nella misura del 60%, in relazione ai canoni di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In particolare, il quesito sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria riguarda la possibilità per un ente non commerciale, senza partiva Iva, di poter fruire del credito di imposta anche nel caso in cui i proventi derivanti da quote associative e corrispettivi specifici versati dagli associati (148, comma 3, del Tuir) superino la soglia dei 5 milioni di euro e l’ente svolga in via occasionale attività commerciali.

Su tale richiesta l’agenzia delle Entrate giunge ad una conclusione favorevole per l’istante richiamando alcuni orientamenti di prassi sul punto (circolare 14/E del 2020 e risposta a interpello 68 del 2020). A ben vedere, infatti, a differenza dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, per gli enti non profit la spettanza dell’agevolazione dipende dall’attività svolta. Se in linea generale il credito è concesso a condizione che nel periodo di imposta precedente il contribuente non abbia superato la soglia di 5 milioni di euro di ricavi e abbia registrato un calo di fatturato di almeno il 50% nel mese di riferimento (articolo 28, comma 5).

Per gli enti non profit il beneficio è concesso a prescindere dalla diminuzione del fatturato e solo nel caso in cui gli eventuali ricavi derivanti dallo svolgimento dell’attività commerciale non superino la soglia indicata. Importo quest’ultimo che, come correttamente ribadito nel documento di prassi, deve tener conto dei soli ricavi a rilevanza Ires con l’esclusione, quindi, delle quote supplementari e dei corrispettivi specifici versati in diretta attuazione dell’attività istituzionale (articolo 148, commi 3, 5, 6 e 7 del Tuir).

Con la conseguenza che, nel caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria, l’ente potrà beneficiare del tax credit in quanto il superamento dei 5 milioni di euro relativo ai proventi è riferibile ad attività decommercializzate e che, pertanto, non rilevano ai fini del superamento della soglia. Un ulteriore chiarimento, infine, riguarda le modalità di calcolo del credito di imposta nel caso in cui l’ente, come nella fattispecie in esame, svolga attività commerciale in via occasionale. In questo caso, il credito dovrà essere determinato sull’importo dell’affitto al lordo dell’Iva, in quanto l’imposta rappresenta per l’ente un costo che incrementa il canone dovuto.

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