La riforma dello sport dimentica i controlli interni
Questa difformità con gli Ets rischia di creare problemi e va chiarita
Per gli enti sportivi saltano i controlli interni. Questo aspetto sembra emergere con una certa sorpresa dall’esame del Dlgs 36/2021 in tema di Riforma dello sport, che dimentica di introdurre per le associazioni e società sportive (Asd e Ssd) qualsiasi forma di controllo a prescindere dalle dimensioni dell’ente. Con la conseguenza che solo le Ssd, in caso di raggiungimento dei limiti previsti dal Codice civile per le società di capitali e per le società cooperative, saranno obbligate alla previsione di tale organo. A differenza di quanto disposto dal Cts, dunque, la Riforma dello sport non prevede alcun riferimento al suo interno circa la necessità per gli enti sportivi di nominare – al ricorrere di determinate condizioni – l’organo di controllo e quello di revisione legale dei conti.
Figure previste, invece, per gli Ets per garantire un controllo interno sul corretto svolgimento delle attività di interesse generale, sull’effettivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche/di utilità sociale e veridicità dei bilanci. È evidente come tale assenza di previsioni rischi di generare non poche criticità. Basti pensare, al fatto che il mancato esercizio di funzioni di controllo potrebbe portare un Asd ad un utilizzo improprio delle risorse, all’effettuazione di operazioni di puro rischio o ad un’eventuale distrazione del patrimonio senza che sull’operato dell’ente vi sia alcun tipo di verifica . La mancata previsione di un organo di controllo/revisione legale per le Asd evidenzia anche un difetto di coordinamento normativo tra la Riforma dello Sport e il Cts a cui il Dlgs 36/2021 si rifà per molti aspetti (il divieto di distribuzione indiretta di utili, la possibilità di esercizio delle attività diverse e altro). Con la conseguenza che laddove l’ente sportivo intenda assumere anche la qualifica di Ets (ipotesi espressamente ammessa all’interno del Dlgs 36/2021) dovrebbe nominare l’organo di controllo e revisore legale al superamento dei limiti previsti dall’articolo 30 e 31 Cts. Una situazione questa per la quale si auspica un correttivo da parte del legislatore atteso che la mancanza della previsione delle funzioni di controllo interne si pone in una posizione di asimmetria anche con riferimento alle società sportive professionistiche per le quali, a prescindere dai limiti dimensionali, l’articolo 13 prevede sempre l’obbligo del collegio sindacale. Va considerato, inoltre, che il Dlgs 36/21 non prevede una specifica forma di pubblicità del bilancio e delle altre informazioni attinenti all’ente come è invece previsto dalla riforma del Terzo settore con l’avvio del Runts. Anche l’obbligo e la pubblicità del bilancio sociale non sono regolati. Aspetti questi che rendono carente il modello di riforma dello sport sotto il profilo della trasparenza evidenziando l’esigenza di interventi di coordinamento normativo prima della effettiva entrata in vigore delle nuove disposizioni.