Come fare perAdempimenti

Ets e imprese sociali, l’iter semplificato per adeguare gli statuti

di Monica Greco

  • Quando Entro il 31 ottobre 2020

  • Cosa scade Il termine per l’approvazione dei bilanci per gli Enti del terzo settore e per l’adeguamento degli Statuti con modalità semplificata

  • Per chi Enti del terzo settore e imprese sociali

  • Come adempiere Convocando l’assemblea per procedere all’approvazione dei bilanci e deliberando, con modalità semplificata, il relativo adeguamento degli statuti

1In sintesi

Il Decreto Cura Italia ha disposto la proroga al 31 ottobre 2020 dei termini per l’approvazione dei bilanci di Onlus, Odv e Aps già iscritte in regimi speciali e per il relativo adeguamento degli statuti.
La disposizione è contenuta nel Decreto Cura Italia (articolo 35 del Dl n. 18/2020, convertito nella Legge n. 24/2020) che proroga entro il prossimo 31 ottobre 2020 il termine per:

approvare per il 2020 i bilanci, qualora il termine di approvazione ordinario ricada tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020;
effettuare l’adeguamento degli statuti alle disposizioni del Codice del terzo settore, mediante modalità semplificata che prevede l’assunzione della relativa delibera con la maggioranza prevista per l’assemblea ordinaria.

Le proroga per l’approvazione dei bilanci riguarda anche le imprese sociali che, tra l’altro, potranno fruire di un termine più ampio, appunto il 31 ottobre 2020, per modificare i propri statuti, con modalità semplificata.

L’articolo 35 del Dl n.18/2020 interviene e modifica:

l’articolo 101, comma 2, del Dlgs n. 117/2017, noto come il Codice del Terzo Settore (Cts);
l’articolo 17, comma 3, del Dlgs n. 112/2017 (Riforma delle Imprese Sociali);
le disposizioni riguardanti l’approvazione dei bilanci da parte:
 - Onlus iscritte nell’apposita anagrafe unica;
 - Odv (organizzazioni di volontariato) iscritte nei registri regionali e delle province autonome ex Legge n. 266/1991;
 - Asp (associazioni di promozione sociale) iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano (art. 7 Legge n. 383/2000).

La nuova scadenza per gli adeguamenti statutari, come vedremo nel prosieguo, non ha carattere perentorio ai fini dell'iscrizione al Runts e, dunque, il 31 ottobre 2020 rileva unicamente per poter adottare le modifiche con la maggioranza prevista per l'assemblea ordinaria, come precisato a suo tempo nella circolare n. 13/2019 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

2Approvazione dei bilanci Ets

La proroga al 31 ottobre 2020 del termine per l’approvazione del bilancio è introdotta dall’articolo 35 comma 3 del Dl n. 18/2020, ma è la lettura combinata dei commi 3 e 3-ter del citato articolo che delinea il vero quadro delle novità sull’argomento.

La proroga interessa i soggetti per i quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci di esercizio ricade all’interno del periodo emergenziale (ovvero tra il 1° febbraio e il 31 luglio 2020). Per essi per il 2020 è prevista la possibilità di approvare il bilancio entro il prossimo 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

In seno all’iter di conversione del Decreto “Cura Italia” l’articolo 35 in commento è stato modificato, anche con l’introduzione del nuovo comma 3-ter alla cui lettura rinviamo il lettore posto che in esso è puntualizzata la pluralità dei soggetti destinatari delle norme di cui al comma 3.
In sintesi, in questa sede, elenchiamo solo l’elenco degli organismi attratti dalla “proroga” per l’approvazione dei bilanci e precisamente:

le Onlus, iscritte negli appositi registri;
le Odv, iscritte nei registri regionali e delle province autonome;
le Aps, iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome;
le Associazioni e le Fondazioni (Capo II, Titolo II del Libro I del Codice Civile);
le Associazioni non riconosciute e i Comitati (Capo III, Titolo II del Libro I del Codice Civile);
gli enti pubblici e privati diversi dalle società;
i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale;
gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato (articolo 73, c.1 lett. c) del Dpr n. 917/1986).

3L’adeguamento statutario per gli Ets

Il termine per l’adeguamento degli statuti con le modalità semplificate è prorogato al 31 ottobre 2020 dall’articolo 35, comma 1, del Dl n. 18/2020.
Si tratta dell’adempimento previsto dal Codice del terzo Settore (Cts), il Dlgs n. 117/2017, in vigore dal 3 agosto 2017 con cui la disciplina degli enti del Terzo settore è stata rivisitata.

Nell’ambito di detta riformulazione, l’art. 101 comma 2 del Dlgs citato, ha disposto che l’adeguamento statutario alle nuove norme Ets avvenisse con una procedura semplificata, cioè la possibilità di deliberarlo con la maggioranza prevista per le assemblee ordinarie; la medesima norma ha definito anche che l’ambito soggettivo di applicazione della relativa norma transitoria, riguardante gli adeguamenti statutari, si riferisse alle Odv, alle Aps e alle Onlus.

Per gli adeguamenti dello statuto, le disposizioni transitorie e i chiarimenti successivi sull’argomento, indicano la distinzione tra gli enti costituiti:
 - prima dell’entrata in vigore del Cts,
 - dopo l’entrata in vigore del Cts, ma prima dell’operatività del Runts.

Il termine per l’adeguamento degli statuti è stato oggetto di più proroghe, in ordine:

il 3 febbraio 2019, termine iniziale disposto dal Cts;
il 3 agosto 2019, con la proroga del Dlgs n. 105/2018;
il 30 giugno 2020, il termine disposto dall’art. 43, comma 4-bis, del Decreto Crescita (Dl 34/2019).

Infine, con le novità in commento del “Cura Italia” il termine per l’adeguamento degli statuti adottando la procedura semplificata è stato ulteriormente slittato alla data del 31 ottobre 2020 .

Con riferimento alla modalità semplificata ricordiamo che già la Circolare del 2019 del Cndcec aveva ribadito che l’adeguamento si può effettuare modificando gli statuti o introducendo clausole che escludano l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria con modalità e maggioranze previste per assemblee ordinarie. Mentre nella circolare n. 20/2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali suddivideva in 3 categorie le modifiche statutarie:

inderogabili: cioè da inserire per gli adeguamenti alle disposizioni del Cts;
derogabili: solo per espressa previsione statutaria “se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente”;
tali da attribuire all’autonomia statutaria mere facoltàse l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono”.

Per le prime due tipologie l’adeguamento degli statuti va attuato con le maggioranze previste per le delibere dell’assemblea ordinaria.

Per contestualizzare quanto in commento occorre ricordare che per gli Ets sussiste anche l’obbligo di iscrizione in un apposito nuovo registro, il Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore).
Il decreto istitutivo del Runts si è fatto attendere e, durante il periodo transitorio, continuava a valere l’iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.
Finalmente lo scorso settembre il decreto attuativo del Runts è stato firmato, e il Decreto il n. 106/2020 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020.
Il decreto disciplina:

le procedure di iscrizione degli Enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Runts, per gli Ets iscritti nel Registro delle imprese;
le modalità di deposito degli atti nel Registro;
le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro stesso.

Dunque, la riforma del Terzo settore vede il traguardo, dato che, come ribadito all’articolo 7 del nuovo decreto, l’iscrizione nel Runts:
ha effetto costitutivo ai fini dell’acquisizione della qualifica di “Ente del Terzo settore”;
Nei casi previsti dall’articolo 22, commi 1, 2 e 3 del Codice, l’iscrizione nel Runts ha effetto costitutivo della personalità giuridica.
costituisce il presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli Ets.

L’operatività del Runts è definita dall’articolo 30 del Decreto n. 106/2020 e individuata con apposito provvedimento.
Il termine dell’operatività sarà reso noto nel sito istituzionale del Ministero e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale; entro 90 giorni successivi al suddetto termine si effettuerà la trasmigrazione telematica dei dati dai registri delle Regioni e Province autonome al Runts.
A decorrere dal giorno successivo al termine definito dall’articolo 30 del Decreto n. 106/2020, gli enti potranno iscriversi nel Runts presentando la domanda di iscrizione al competente Ufficio statale, regionale o provinciale del Runts

Possiamo, dunque, riassumere rilevando che l’adeguamento dello statuto con la maggioranza semplice potrà essere fatto entro il 31 ottobre, ma superata tale deadline l’adeguamento soggiace alle regole ordinarie (necessità di una maggioranza qualificata, cioè quella prevista per l’assemblea straordinaria) e potrà essere effettuato entro il termine “più ampio” di operatività del Runts.
Se l’adeguamento dello Statuto riguarda modifiche di natura “facoltativa” è necessaria una delibera in assemblea straordinaria (sia prima che dopo la data del 31 ottobre 2020), come previsto per l’assunzione delle delibere modificative degli statuti.

Alla luce di quanto chiarito, è evidente che il termine del 31 ottobre 2020 non ha una natura perentoria, ma assume rilevanza solo ai fini procedurali; difatti, entro tale date si potranno adottare le modifiche per l'adeguamento dello Statuto alle norme del Codice del Terzo settore, ricorrendo alla procedura "semplificata", vale a dire con il quorum valido per deliberare in assemblea ordinaria.

4La proroga per le imprese sociali (art. 35 c. 2)

Il Decreto Cura Italia proroga al 31 ottobre 2020 anche il termine stabilito per l’adeguamento delle imprese sociali alle disposizioni in vigore dal 20 luglio 2017 per la “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale” (Dlgs n. 112/2017).

La proroga sposta dal 30 giugno all’imminente 31 ottobre sia il termine citato fissato per l’approvazione del bilancio che quello per adeguare i propri statuti alle disposizioni del Dlgs n. 112/2017 con le modalità semplificate.

Come sappiamo, inizialmente la normativa consentiva alle imprese sociali già costituite di poter adeguare entro 18 mesi dal 20 luglio 2017, ovvero entro il 20 gennaio 2019, sia per poter mantenere applicabile la normativa sulle imprese sociali che per beneficiare della modalità semplificata di adeguamento degli statuti.
Successivamente il Decreto Crescita ha prorogato al 30 giugno 2020 il termine anzidetto ai fini degli adeguamenti statutari delle imprese sociali costituite prima del 20 luglio 2017.
Questo ultimo termine è stato ulteriormente prorogato dal “Cura Italia” al 31 ottobre: entro questa data l’adeguamento dello statuto per le imprese sociali può essere effettuato con l’adozione della procedura semplificata e, come chiariva la Circolare del Cndcec del 2019 al paragrafo 8.1.2, in riferimento al precedente termine di gennaio 2019, l’adeguamento eseguito al di fuori della scadenza di legge necessita invece delle maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.

È importante ricordare che, come indicato nella circolare n. 3711/C/2019, il Mef specifica che le imprese sociali che apportano modifiche statutarie, per l’adeguamento al Dlgs n. 112/2017 e al DLgs n. 117/2017, dovranno in ogni caso farlo con atto pubblico e con l’assistenza del notaio.

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