Contabilità

Enti del terzo settore senza obbligo di deposito del bilancio a fine giugno

Ma entro il 29 giugno c'è la possibilità di convocare l'assemblea

Per gli enti del Terzo settore (Ets) nessun obbligo di deposito del bilancio entro il 30 giugno. Resta, però, la possibilità di convocare l'assemblea per l'approvazione dello stesso entro il 29 di questo mese beneficiando così della proroga prevista dall'articolo 106 del Dl Cura Italia. Un termine che per le associazioni potrà andare oltre il 29 giugno, atteso che il Codice civile prevede la possibilità della seconda convocazione per l'assemblea (articolo 21 del Codice civile). Maggiore prudenza, invece, per le Onlus che, seppur siano tenute a redigere il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio (articolo 20-bis, comma 1, lettera a), del Dpr 600/73), in forza della proroga, potranno beneficiare del termine del 29 giugno per la convocazione dell'assemblea.

Nessuna modifica dei termini, invece, per il rendiconto delle raccolte fondi. Sul fronte degli adempimenti legati al bilancio d'esercizio, è bene ricordare che l'articolo 48 del Codice del Terzo settore prevede l'obbligo per gli Ets entro il 30 giugno dell'anno successivo di depositare presso il Registro unico il bilancio e il rendiconto delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente. Adempimento da cui per quest'anno, in mancanza dell'operatività del Runts, saranno esonerati gli Ets che non svolgono in via prevalente attività d'impresa.

Quelli che, invece, svolgono attività in forma di impresa commerciale sono tenuti a predisporre il bilancio secondo i criteri previsti per le società dal codice civile e a depositarlo presso registro delle imprese (articolo 13 del Cts). Con la conseguenza che l'obbligo di deposito dovrebbe scattare dal 2022 (bilancio d'esercizio 2021) per gli enti che assumeranno la qualifica di Ets attraverso l'iscrizione nel Registro nei prossimi mesi, nonché per le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps), enti già dotati nel periodo transitorio di tale qualifica.

In caso di esercizio non solare, il bilancio andrà depositato entro il successivo 30 giugno in cui è stata effettuata l'iscrizione. Discorso a parte per le Onlus che, potendo continuare a beneficiare del regime fiscale di favore sino alla sua abrogazione, potrebbero decidere di accedere al Runts in un momento successivo, con la conseguenza che saranno soggette al deposito solo nel momento in cui si iscriveranno nello stesso. Invece, per gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale il termine del 30 giugno non dovrebbe trovare applicazione.

Per questi ultimi, infatti, occorre fare riferimento alla disciplina ad hoc prevista dal citato articolo 13 che richiede il deposito presso il registro delle imprese del bilancio entro 30 giorni dalla sua approvazione ex articolo 2435 del Codice civile. Ulteriore aspetto da considerare per gli Ets riguarda, invece, le modalità di redazione del bilancio di esercizio 2020.

Come sottolineato in altre occasioni, Onlus, Odv e Aps non sono tenuti ad adottare per l'esercizio 2020 i nuovi schemi di bilancio previsti dal Dm 5 marzo 2020 potendo, tuttavia, decidere di adottarli facoltativamente sin da subito (Min. Lavoro 27/12/2017). Una soluzione quest'ultima da preferire in quanto renderà più agevole il passaggio ai “nuovi” schemi di bilancio che saranno operativi dall'esercizio 2021.

Infine, per quanto riguarda il rendiconto delle raccolte fondi, anche in questo caso l'obbligo di deposito scatterà a partire dall'anno prossimo. Sul punto, è bene ricordare che gli Ets non commerciali dovranno includere nel nuovo bilancio di esercizio uno specifico rendiconto delle raccolte fondi all'interno del bilancio dal quale dovranno risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (articolo 87, comma 6, del Cts). Resta da chiarire se, come probabile, l'inclusione di tale documento all'interno del bilancio possa in qualche modo esonerare gli Ets dal separato deposito del rendiconto.

LA SCHEDA - Prossime scadenze

29 giugno

entro tale data associazioni e fondazioni potranno convocare l’assemblea in prima convocazione per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2020 e, se prevista dallo statuto come competenza assembleare, del bilancio sociale.

30 giugno

Per quest’anno in attesa dell’operatività del Runts nessun obbligo per gli Ets di depositare il bilancio d’esercizio 2020. L’adempimento sarà operativo dal 2022. Discorso diverso per il bilancio sociale. Le imprese sociali potranno provvedere al deposito, presso il registro imprese entro il 30 giugno e contestualmente alla pubblicazione sul proprio sito internet. Gli altri Ets, in mancanza del Runts, per quest’anno sono tenuti alla sola pubblicazione.

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