Controlli e liti

Entrate legittimate a intervenire in causa anche in autonomia

di Stefano Sereni

L’agenzia delle Entrate può intervenire in giudizio autonomamente, anche senza una espressa chiamata in causa, per sostenere la posizione dell’agente della Riscossione, essendo parte del rapporto tributario controverso. A fornire questo interessante principio è la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza n. 91/2/2019 (presidente e relatore Montanari) depositata lo scorso 9 aprile.

La vicenda trae origine dall’impugnazione da parte di una contribuente di un estratto di ruolo, assumendo di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti, quali una cartella di pagamento e, prima ancora, un atto di accertamento. L’agente della Riscossione resistente si costituiva tramite un avvocato del libero foro producendo l’atto impositivo dalla stessa emesso, con attestazione di compiuta notifica a mezzo Pec. Nel giudizio si costituiva anche l’agenzia delle Entrate, nonostante non fosse stata destinataria del ricorso introduttivo, con atto di intervento adesivo alla posizione dell’agente della Riscossione, producendo attestazione della regolare notifica anche del presupposto atto di recupero crediti che aveva originato la successiva iscrizione a ruolo.

La contribuente nelle proprie memorie eccepiva l’irregolarità ed illegittimità della costituzione di entrambe le controparti, con conseguente impossibilità per i giudici di esaminare e valutare la relativa documentazione da esse prodotta. In particolare l’agenzia delle Entrate non avrebbe potuto intervenire volontariamente, ma solo a seguito della chiamata da parte dell’agente della Riscossione.

La Ctp non ha condiviso tale tesi, ritenendo legittimo l’intervento adesivo dipendente dell’ufficio. A quest’ultimo non può infatti non essere riconosciuto un innegabile interesse, concreto ed immediato, a veder rigettate le richieste della contribuente, a tutela quindi della propria pretesa in qualità di ente creditore per il quale l’agente della Riscossione stava procedendo al recupero delle somme dovute. Pertanto l’agenzia delle Entrate può definirsi parte nel rapporto tributario controverso, elemento che le consente di poter intervenire volontariamente in giudizio ai sensi dell’articolo 14, comma 3, Dlgs. 546/1992.

Allo stesso tempo i giudici hanno invece dichiarato inammissibile la costituzione dell’agente della Riscossione, in quanto avvenuta tramite un avvocato del libero foro: la normativa che disciplina la fattispecie (articolo 11 del Dlgs. 546/1992) prescrive infatti che lo stesso possa stare in giudizio solo direttamente, con divieto cioè di conferire procura e mandato a soggetti terzi estranei alla struttura dell’ente; inoltre è prevista l’impossibilità espressa di farsi assistere tecnicamente da legali privati nei processi tributari (articolo 1, comma 8 Dl 193/2016), salvo i casi in cui si possa avvalere della difesa dell’avvocatura dello Stato.

Pertanto la Ctp non ha potuto utilizzare, ai fini della formazione del proprio convincimento, la cartella di pagamento allegata alla costituzione dell’agente della Riscossione.

Il ricorso è stato comunque rigettato proprio per via dell’ammissibilità dell’intervento dell’ufficio, il quale aveva dimostrato che l’atto di recupero crediti risultava regolarmente notificato alla contribuente, la quale però non lo aveva al tempo impugnato facendolo diventare definitivo..

Ctp di Reggio Emilia 91/2/2019

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