Adempimenti

Entro il 2 novembre l’invio delle certificazioni uniche solo con redditi non destinati alla precompilata

La conferma nella circolare 9/E/2020. Il termine per la consegna ai sostituiti è comunque il 30 aprile

di Luca De Stefani


Anche per quest’anno, il termine per la trasmissione telematica alle Entrate delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata è il 31 ottobre 2020, che cadendo di sabato slitta a lunedì 2 novembre. La conferma, dell’applicazione anche per quest’anno dell’articolo 4, comma 6-quinquies, del Dpr 322/1998, è contenuta nella circolare 9/E/2020.

La trasmissione telematica
L’articolo 22 del decreto Liquidità (decreto legge 23/2020), ha concesso la possibilità di consegnare ai sostituiti le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, del 2019, entro il 30 aprile 2020 (articolo 4, comma 6-quater, del Dpr 322/1998). La nuova scadenza ordinaria a regime era il 16 marzo ed era stata già prorogata al 31 marzo 2020, dall’articolo 1 del Dl 9/2020.

Relativamente all’invio telematico delle stesse all’agenzia delle Entrate, scaduto lo scorso 31 marzo (la nuova scadenza ordinaria a regime sarà il 16 marzo), si prevede che non si applichino le sanzioni per la tardiva trasmissione, se le stesse saranno inviate entro il 30 aprile 2020 (articolo 4, comma 6-quinquies, del Dpr 322/1998).

Le certificazioni, «contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata» (si ritiene che la norma faccia riferimento solo al 730 precompilato e non al modello redditi PF precompilato), comunque, potranno continuare ad essere inviate alle Entrate «entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta», previsto per il 2 novembre 2020 (il 31 ottobre 2020 è un sabato). A prevederlo è l’articolo 4, comma 6-quinquies, del Dpr 322/1998, che non è stato modificato. La conferma arriva anche dalla circolare 9/E/2020.

La consegna ai sostituiti
Nessuna proroga ampia al 2 novembre, invece, per la scadenza della loro consegna ai sostituiti, la quale scade il 30 aprile 2020. Si tratta, ad esempio, dei «redditi di lavoro autonomo non occasionale», cioè quelli dei lavoratori autonomi titolari di partita Iva (circolare 11/E/2015, paragrafo 2.3), anche se in regime forfettario. In particolare, per i «compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai nuovi» soggetti «minimi forfetari», di cui all’articolo 1 della legge 190/2014, deve essere riportato, nel punto 4 del quadro «Dati relativi alle somme erogate» della «certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi», l’intero importo corrisposto, il quale «deve essere riportato anche nel successivo punto 7», relativo alle somme che «non costituiscono reddito imponibile per il percipiente».

In questo caso, nel precedente punto 6, va riportato:
•il codice 7, nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta;
•il codice 8 nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito, come ad esempio le spese anticipate in nome e per conto del cliente (si veda Il Sole 24 Ore del 13 marzo 2020 e Norme e tributi plus del 10 Febbraio 2020).

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