Adempimenti

Entro mercoledì 16 marzo alla cassa per il saldo Iva 2021

L’importo si può versare anche a rate fino a massimo nove mensilità. Dal secondo pagamento si applica una maggiorazione dello 0,33% mensile

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Contribuenti alla cassa per pagare il saldo Iva 2021. Scade infatti mercoledì 16 marzo 2022 il termine per il versamento dell’Iva che risulta dalla dichiarazione annuale Iva 2022, per il 2021. Devono eseguire il pagamento i contribuenti con un saldo a debito di importo superiore a 10,33 euro. L’importo dovuto può essere versato in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2022, o a rate.

Chi paga in modo rateale, dovrà eseguire i pagamenti in un massimo di 9 rate mensili di pari importo.

La prima rata dovrà comunque essere versata entro il 16 marzo 2022, mentre le rate successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo. In ogni caso, l’intero importo dovuto dovrà essere versato entro il 16 novembre.

Su ogni rata successiva alla prima si applica una maggiorazione dello 0,33% per mese, quindi, sulla terza rata sarà dovuta una maggiorazione dello 0,66%, sulla quarta lo 0,99% e così via.

Redditi 2022

I contribuenti, che hanno presentato o che devono ancora presentare la dichiarazione annuale Iva 2022, per l’anno 2021, entro il 30 aprile 2022, possono versare il saldo Iva entro i termini previsti per i pagamenti dei Redditi 2022, per il 2021, applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2022.

In conclusione, i contribuenti Iva possono:

versare il saldo annuale Iva 2021 entro il 16 marzo 2022 in unica soluzione e poi rateare, o pagare in unica soluzione, i versamenti dei Redditi 2022;

rateare l’Iva a saldo 2021 e non rateare uno o più dei versamenti dei Redditi 2022.

Si ricorda che, mentre per il pagamento del saldo Iva differito è dovuta la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2022, per la rateazione sono dovuti gli intressi dello 0,33% mensile.

Si può fare l’esempio di un contribuente che versa il saldo Iva nel periodo dal 17 giugno al 30 giugno 2022. In questo caso, è dovuta una maggiorazione dello 0,40%, che si calcola per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2022.

Resta fermo che, in caso di compensazione di debiti con i crediti del modello Redditi 2022, se i crediti superano i debiti, la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta, nemmeno per lo spostamento del saldo Iva dal 16 marzo 2022.

Se i debiti del modello Redditi 2022 sono superiori ai crediti, lo 0,40% si applica sulla differenza.

La compensazione

La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, dell’Iva, delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Irap, per importi superiori a 5mila euro annui, potrà essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

È consentito l’utilizzo di crediti per importi fino a 5mila euro annui, a partire dal 1° gennaio dopo quello di maturazione del credito. Il limite di 5mila euro si riferisce alle singole tipologie di credito emergenti dalla dichiarazione. Ad esempio, se dalla dichiarazione dei redditi emergono due diversi crediti rispettivamente di ammontare non superiore a 5mila euro, ma d’importo totale superiore alla soglia, i crediti si potranno usare in compensazione senza apporre il visto di conformità (circolare 10/E/14).

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