Finanza

Equity in start up innovative, contributo a fondo perduto

Le indicazioni arrivano con una circolare direttoriale appena pubblicata dal ministero dello Sviluppo economico

di Roberto Lenzi


Arrivano le istruzioni per la conversione in un contributo a fondo perduto del 50% del finanziamento ottenuto con Smart&Start a fronte di investimenti nel capitale di rischio di start-up innovative.

A prevederlo è la circolare direttoriale 4 luglio 2022, n. 253833 del ministero dello Sviluppo economico «Sostegno alle startup innovative (Smart Start Italia). Modifiche alla circolare 16 dicembre 2019, n. 439196».

La conversione è riconosciuta, una sola volta, a fronte di investimenti nel capitale di rischio dell'impresa beneficiaria attuati da investitori terzi ovvero da soci persone fisiche. Nel primo caso, l'investimento deve provenire da un unico soggetto investitore e deve assumere la forma di investimento in equity ovvero di conversione in equity di uno strumento in forma di quasi-equity, e deve essere perfezionato entro cinue anni dalla data di concessione delle agevolazioni.

L'investimento nel capitale di rischio si intende perfezionato con il versamento all'impresa beneficiaria delle risorse destinate all'investimento stesso. Questo deve essere di importo non inferiore a 80mila euro e non deve determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up. L'impresa beneficiaria deve assicurare il rispetto della condizione per un periodo non inferiore a tre anni dalla data dell'ultima erogazione.

Il capitale deve essere detenuto per un periodo non inferiore a tre anni dal perfezionamento e deve essere versato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro.

Nel caso di investimento nel capitale di rischio attuato da soci persone fisiche, l'investimento deve prevedere l'apporto di nuovi conferimenti e il conseguente aumento del patrimonio sociale e deve essere aggiuntivo rispetto a quanto previsto nelle condizioni di subordine riportate nel contratto di finanziamento.

Il finanziamento agevolato è convertibile in contributo a fondo perduto fino a un importo pari al 50% delle somme apportate dagli investitori terzi ovvero dai soci persone fisiche e, comunque, nella misura massima del 50% del totale delle agevolazioni concesse, tenuto conto della quota di contributo a fondo perduto, ove concessa. La restante quota di finanziamento agevolato è rimborsata dall'impresa beneficiaria nel rispetto della durata del finanziamento agevolato inizialmente.

L'importo della quota di contributo a fondo perduto convertita deve essere appostato come riserva indisponibile. Tale riserva, per i primi cinque anni, potrà essere utilizzata esclusivamente per la copertura di perdite e/o per aumenti di capitale. Decorso il termine dei cinque anni, la riserva diventa disponibile ed eventualmente distribuibile ai soci.

Con riferimento alle richieste volte ad ottenere la conversione di una quota del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto, il soggetto gestore procede all'istruttoria delle stesse verificando i requisiti soggettivi di ammissibilità e la conformità dell'investimento nel capitale di rischio alle condizioni previste. Le richieste sono istruite dal soggetto gestore nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione.

Le imprese possono presentare domanda dal 14 luglio.

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