Diritto

Eredità giacenti allo Stato prima del termine di 10 anni

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di Niccolò Nisivoccia, Michaela Pradella

Il Tribunale di Milano ha recentemente assunto una posizione innovativa, rispetto al proprio precedente orientamento relativo alle devoluzioni allo Stato dei patrimoni delle eredità giacenti. Prima riteneva che la devoluzione potesse avere luogo solo una volta trascorsi dieci anni dall’apertura della successione; ora, la devoluzione è ammessa anche senza attendere tale decorso.
L’istituto dell’eredità giacente è disciplinato dagli articoli 528 e seguenti del Codice civile : «Quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità». La norma, nella parte in cui richiede che il chiamato non abbia accettato l’eredità, comprende anche l’ipotesi in cui esista il fondato dubbio dell’esistenza di chiamati ancora ignoti. In sostanza si ricorre alla nomina del curatore in tre ipotesi: i chiamati non hanno ancora accettato l’eredità, i chiamati hanno rinunciato all’eredità, esista il fondato dubbio dell’esistenza di chiamati.
La curatela dell’eredità giacente ha la funzione di sopperire alla situazione di incertezza generata dai patrimoni privi di titolarità, anche solo temporanea. Il curatore è nominato d’ufficio o su domanda di chiunque vi abbia interesse, previo deposito del ricorso alla sezione di volontaria giurisdizione del Tribunale del luogo di apertura della successione. Il decreto di nomina è iscritto nel registro delle successioni e dev’esserne data notizia sulla Gazzetta ufficiale. Con l’accettazione dell’incarico il curatore assume una funzione pubblica di ausiliario del giudice.
Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione e nell’arco di questo periodo, salva la proposizione dell’actio interrogatoria (funzionale a veder assegnato un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o meno l’eredità), il curatore compie atti conservativi, amministrando la massa ereditaria e procedendo al pagamento dei debiti, previa autorizzazione del tribunale.
Nelle ipotesi di rinuncia all’eredità da parte dei chiamati (senza che esistano altri successibili), oppure di decorso del decennio dall’apertura della successione (senza accettazione) o ancora di accertamento della mancanza di successibili (entro il sesto grado), non essendo configurabile l’esistenza di res nullius, il patrimonio relitto, ex articolo 586 del Codice civile, è devoluto allo Stato. La devoluzione presuppone che l’eredità non sia più giacente ma vacante, il che si verifica quando sia accertato con ragionevole certezza che non esistano successibili. Lo Stato acquista di diritto, senza bisogno di accettazione, non rispondendo dei debiti ereditari se non nei limiti del valore dei beni acquistati.
Attualmente l’orientamento della Presidenza della IV sezione del Tribunale di Milano, in mancanza di norme che lo vietano, consiste nel ritenere ammissibile la devoluzione allo Stato senza attendere il decorso del termine decennale dall’apertura della successione, come richiesto invece dall’Agenzia del demanio. La stessa prassi è seguita anche da altri tribunali. Seguendo tale linea, sono stati devoluti allo Stato patrimoni mobiliari giacenti, o meglio vacanti, anche milionari, con conseguente chiusura delle relative posizioni ed estinzione delle procedure.
Tutto ciò, al momento, sempre con riferimento al Tribunale di Milano avviene per i soli patrimoni mobiliari e non per quelli immobiliari, per i quali è in corso uno studio finalizzato all’individuazione della corretta modalità di consegna al Demanio.

IL QUADRO
1. La norma
In base all’articolo 528 del Codice civile, quando l’erede non ha accettato l’eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale nomina un curatore dell'eredità
2. La «tradizione»
Fino a poco tempo fa, il Tribunale di Milano riteneva che i patrimoni giacenti potessero essere devoluti allo Stato dopo dieci anni dall’apertura della successione
3. Il cambio di rotta
Di recente il Tribunale di Milano ha cambiato orientamento: è possibile devolvere allo Stato i patrimoni giacenti prima del decorso di dieci anni

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