Erogazioni liberali, percorso a ostacoli per la gestione dell’Iva
1Erogazioni liberali e Covid 19
Erogazioni liberali in natura con detraibilità limitata e con vincoli burocratici non coerenti con l’attuale situazione emergenziale. Il decreto Cura Italia (Dl 18/2020 come convertito con la legge 27/2020) e il decreto liquidità (Dl 23/2020) promuovono le erogazioni liberali in denaro o in natura a sostegno dell’emergenza coronavirus, riconoscendo ampi benefici fiscali ai fini delle imposte dirette e prevedendo solo piccole estensioni ai fini Iva del diritto a detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti di medicinali ad uso compassionevole (art. 27 Dl 23/2020) e prodotti tessili, editoriali, tablet e computer (art. 71 bis Dl 18/2020).
Per le altre forme di donazione, si rende necessario far ricorso alle ordinarie definizioni contenute nel decreto Iva ovvero alle norme speciali che sono state emanate nel tempo.
2Le cessioni gratuite di beni
In base alle regole del Dpr 633/72 le erogazioni gratuite di beni costituiscono cessioni, ad esclusione di quelle che hanno ad oggetto beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa e di costo unitario non superiore a 50 € e di quelli per i quali non è stata operata a monte la detrazione, in quanto acquisto non inerente.
Tuttavia, qualora le erogazioni liberali sono considerate cessioni e i beni vengono donati ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle Onlus, opera l’esenzione da imposta ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 12) del Dpr 633/1972.
Sono ugualmente esenti da imposta le cessioni gratuite realizzate nei confronti delle popolazioni in stato di emergenza, come oggi è stato dichiarato l’intero territorio nazionale a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri dello scorso 31 gennaio (art. 10, comma 1, n.13 del Dpr 633/72).
Sono esenti da Iva e dazio in base alle franchigie doganali, come disposto dalla decisione Ue 491/2020 e come ulteriormente chiarito dalla circolare 11/E/2020 dell’agenzia delle Entrate e dalla circolare 6/D/2020 dell’agenzia delle Dogane, anche le importazioni quando sono destinate a organizzazioni pubbliche inclusi enti statali, organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico, altre organizzazioni approvate dalle autorità competenti (di beneficenza o filantropiche), unità di pronto soccorso.
3La detrazione
Occorre però ricordare che, laddove sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’Iva afferente i beni ceduti gratuitamente, l’impresa donante dovrebbe procedere alla rettifica della detrazione a suo tempo operata, secondo quanto disposto dall’art. 19-bis2, del Dpr 633/72.
Sul tema, il legislatore è intervenuto nel tempo per limitare detta preclusione alla detrazione. Vi sono, infatti, una serie di norme che individuano determinate tipologie di beni donati a determinate categorie di soggetti beneficiari, per i quali la preclusione alla detrazione non opera. In particolare tali agevolazioni le ritroviamo all’art. 6 comma 15 della legge 133/1999; all’art. 2 della legge 166/2016 (anche come integrata dal Dl 18/2020 e dal Dl 23/2020) e dall’art. 54 della legge 342/2000.
Lo strumento utilizzato dal legislatore è stato quello di assimilare la cessione gratuita dei beni di volta in volta individuati, alla distruzione degli stessi. Per l’effetto di tale assimilazione, conformemente a quanto disposto dalla normativa unionale (art. 185 dir 2006/112/Ce), dette operazioni non comportano effetti sulla detrazione dell’imposta assolta a monte dal donante, per l’acquisto o la produzione degli stessi.
Ebbene, lo stesso strumento è stato utilizzato, in questo momento emergenziale, dal Governo con i decreti sopra citati per la cessione gratuita dei farmaci ad uso compassionevole e per prodotti tessili, prodotti per l’abbigliamento e per l’arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l’edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari.
4Gli adempimenti documentali
In tutti i casi in cui è concessa la detrazione dell’imposta sono richiesti adempimenti documentali per tracciare la cessione. Questi adempimenti per giunta non sono uniformi e richiedono un impegno (molte volte sproporzionato e non in linea con gli scopi della specifica normativa). Tali adempimenti comportano la tracciabilità della cessione e l’identificazione dei destinatari e dell’utilizzo dei beni donati. Per far questo le norme prevedono a fattor comune:
● l’emissione di un documento di trasporto con obbligo per il destinatario di firmarlo e rinviarlo al soggetto donante.
Inoltre in modo non univoco chiedono anche:
● una comunicazione telematica all’amministrazione finanziaria;
● una dichiarazione periodica del soggetto destinatario (ovvero di un terzo per loro conto) che attesti l’arrivo dei beni e la loro destinazione conforme a quella prevista dalla specifica normativa (legge 166/2016); ovvero
● l’inserimento di informazioni di dettaglio nella contabilità (Dm 264/2001).