Adempimenti

Errore bloccante nel 770 per l’imposta su base imponibile ridotta

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di Marco Piazza

Un errore bloccante contenuto nelle specifiche tecniche di compilazione obbliga gli intermediari finanziari ad indicare dati non veritieri nel campo SG23, colonna 1 del modello 770. Il rigo SG23 riguarda il calcolo dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi esteri (Ivca) dovuta dagli intermediari incaricati della riscossione dei proventi della polizza nel caso in cui la compagnia estera non si avvalga della facoltà di provvedere ad applicare essa stessa l’imposta sostitutiva sui proventi(articolo 26-ter del Dpr 600 del 1973).

L’Ivca è attualmente pari allo 0,45% del valore di ciascun contratto assicurativo alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, escludendo tuttavia le polizze liquidate entro il termine previsto per il versamento dell’imposta (attualmente il 30 giugno).

La risoluzione 74/E del 2013 ha riconosciuto la possibilità di estendere, con alcuni adattamenti, all’Ivca le disposizioni all’articolo 1, comma 2, ultimo periodo del Dl 209 del 2002. Una regola che, pur essendo prevista per le imprese di assicurazione soggette all’imposta sulle riserve matematiche, è agevolmente adattabile anche agli intermediari che intervengono nella riscossione dei proventi in qualità di sostituti d’imposta.

In base a questa norma se l’ammontare del credito per Ivca non ancora compensato (in occasione di riscatti parziali della polizza), aumentato dell’imposta da versare per un dato anno, ecceda una determinata percentuale del valore del contratto assicurativo al termine di tale anno, l’Ivca da versare per l’anno stesso viene corrispondentemente ridotta.

La norma ha avuto effetto dal 2013 e per tale anno il limite è stato del 2,5% del valore della polizza al 31 dicembre 2013. In ciascuno degli anni successivi, tale percentuale è ridotta di 0,1 punti percentuali fino al 2024 ed è pari all’1,25% a partire dal 2025.

Per i motivi sopra illustrati, l’importo da indicare in colonna 2 del rigo SG23 (imposta dovuta sui contratti assicurativi nell’anno) non è quasi mai uguale allo 0,45% di quello indicato in colonna 1 (valore dei contratti assicurativi al 31 dicembre dell’anno precedente), in quanto l’intermediario, applicando – in base alla risoluzione 74/E del 2012 – l’articolo 1, comma 2, ultimo periodo del Dl 209 del 2002, sarà in molti casi tenuto a versare un importo inferiore.

Ma le istruzioni al campo SG23, colonna 2 richiedono che sia indicato un importo dovuto a titolo di Ivca pari allo 0,45% del valore delle polizze al 31 dicembre dell’anno precedente e le specifiche tecniche nell’ultima versione pubblicata sul sito dell’agenzia delle Entrate (aggiornate al 27 giugno 2018) prevedono addirittura un errore bloccante.

Di conseguenza l’unico modo per far partire la dichiarazione è indicare, nel rigo SG 23, colonna 1, un importo pari all’Ivca effettivamente dovuta divisa per 1+0,45%, ma questo numero non corrisponde al valore dei contratti assicurativi esistenti al 31 dicembre dell’anno precedente, come richiede la didascalia del campo.

Per risolvere il problema basterebbe eliminare l’errore bloccante nelle specifiche tecniche al rigo SG23, colonna 2.

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