Imposte

Errori in dichiarazione Iva, incrocio con il ravvedimento

Per le sanzioni al 50% vanno indicati in VB i rapporti con gli intermediari. Penalità minima con riflessi sulla procedura «speciale» della manovra

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di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Gli operatori che intendono beneficiare della riduzione al 50% delle sanzioni per le violazioni relative alla dichiarazione Iva (ma anche redditi e – si ritiene – Irap) e per quelle degli obblighi strumentali (fatturazione, registrazione) devono ricordarsi di indicare, nel quadro VB della dichiarazione annuale, gli estremi dei rapporti con gli operatori finanziari intrattenuti nell’anno cui si riferisce la dichiarazione e per il quale s’intende fruire del beneficio.

La segnalazione va ripetuta anche nel quadro RS del modello Redditi.

Requisiti e perimetro

L’agevolazione spetta solo agli operatori con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro ed è fruibile se si utilizzano esclusivamente mezzi d’incasso/pagamento tracciati (diversi dal contante) per tutte le operazioni attive/passive (nessuna esclusa) effettuate nell’esercizio dell’attività, a prescindere dall’importo. Si tratta di un vantaggio non indifferente che, peraltro, alcune categorie di soggetti (per esempio, chi vende online) potrebbero rispettare senza particolari difficoltà.

Stante il richiamo alle violazioni di cui agli articoli 1, 5 e 6, Dlgs 471/1997, la riduzione non interessa altre infrazioni. Sono pertanto escluse, fra l’altro, le violazioni per omesso/carente versamento d’imposta. Inoltre, dal momento che la norma agevolativa richiede che “tutte” le operazioni siano tracciate a livello d’incasso/pagamento, ne deriva che il beneficio non compete quando si tratta, per esempio, di componenti positive occultate in tutto o in parte, il cui incasso non è evidentemente tracciato. Non è però da escludere che la mancata fatturazione dipenda, in ipotesi, da una mera dimenticanza dell’avvenuto incasso (emerso magari in sede di controllo dell’estratto conto) e che esista quindi un regolare bonifico su conto corrente. In quest’ipotesi, la violazione dovrebbe poter fruire della riduzione della pena pecuniaria.

Penalità ridotte

All’applicazione dello “sconto” dovrebbe procedere direttamente l’agenzia delle Entrate quando la violazione emerge in sede di controllo (sarà però bene far presente il diritto alla riduzione prima della notifica dell’accertamento), ma si ritiene che di esso possa tenere direttamente conto anche il contribuente che decida di regolarizzare l’infrazione commessa ricorrendo al ravvedimento operoso.

La norma che prevede la riduzione della penalità (articolo 2, comma 36-vicies ter, Dl 138/2011) è infatti “secca”, limitandosi a stabilire – meccanicamente – che le sanzioni per le violazioni in questione «sono ridotte alla metà». Da ciò deriva che la misura ridotta della sanzione rappresenta il nuovo minimo edittale cui commisurare il calcolo per le ulteriori riduzioni previste dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997 (ravvedimento). Questo significa che è a tale importo che dovrebbero fare riferimento anche gli operatori che intendano ricorrere al “ravvedimento speciale” ex articolo 1, commi da 174 a 178, della legge di Bilancio 2023.

Il richiamo al pagamento di «un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge» – contenuto nella circolare 2/E del 27 gennaio scorso – non pare infatti influire sulla possibilità che tale minimo risulti decurtato in forza di altra previsione normativa (quella del Dl 138/2011). Resta naturalmente fermo che, come indicato dalla citata circolare, la regolarizzazione dovrà riguardare (ma questo avviene anche con il ravvedimento operoso ordinario) sia le violazioni dichiarative sia quelle degli adempimenti prodromici (nel caso dell’Iva, quelli di fatturazione/registrazione).

Modelli da compilare

Da ricordare, infine, che anche i soggetti esonerati dalla dichiarazione, se ritengono di presentare il modello (l’esonero non è un divieto), dovranno compilare il quadro VB per poter beneficiare della riduzione.
L’agevolazione dovrebbe comunque competere anche a coloro che, non presentando – perché dispensati – la dichiarazione Iva, si limitano a indicare i rapporti finanziari nel modello Redditi. In quest’ultima ipotesi, potrebbe semmai ritenersi che il beneficio operi solo per tale settore impositivo, mentre non pare coerente, nonostante il dato normativo letterale, considerare che esso non spetti né per i redditi né per l’Iva.

L’esempio
Nel 2022 Alfa Srl ha realizzato un milione di euro di ricavi. Tutti gli incassi e i pagamenti sono transitati sul conto corrente dell'istituto X, al quale è collegata anche la carta di credito dell’amministratore unico. Alcuni pagamenti/incassi sono stati effettuati tramite Mav/Riba.
Alfa dispone anche di un conto corrente presso l’istituto Y, non movimentato nel 2022.
La società può beneficiare della riduzione delle sanzioni e deve indicare tutti i rapporti con gli operatori finanziari nel quadro VB. L’utilizzo di Mav e Riba, nonostante non espressamente contemplato nell’elenco contenuto nel Dm 4 agosto 2016, è stato ammesso con la risposta 404/2022.

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