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Errori e distrazioni, il 730 si può correggere fino al 25 ottobre

Ho presentato il 730 precompilato 2021 tramite l’applicazione web all’agenzia delle Entrate, senza l’assistenza né di un Caf, né di un professionista, inviando la precompilata esattamente come proposta dal sito web. Mi sono accorta dopo che tra le spese non erano riportate alcune fatture di spese sanitarie intestate a mia figlia maggiorenne, fiscalmente a carico al 50% tra me e mio marito. Posso correggere la dichiarazione già trasmessa? Se sì, come? Come posso recuperare il maggior credito?

di Marcello Tarabusi

La domanda

Ho presentato il 730 precompilato 2021 tramite l’applicazione web all’agenzia delle Entrate, senza l’assistenza né di un Caf, né di un professionista, inviando la precompilata esattamente come proposta dal sito web. Mi sono accorta dopo che tra le spese non erano riportate alcune fatture di spese sanitarie intestate a mia figlia maggiorenne, fiscalmente a carico al 50% tra me e mio marito. Posso correggere la dichiarazione già trasmessa? Se sì, come? Come posso recuperare il maggior credito?

Dopo la scadenza per la presentazione (quindi quest’anno da dopo il 30 settembre), si deve usare il “730 integrativo” se nel modello 730 si è commesso un errore a proprio sfavore, oppure un errore che non modifica l’imponibile o l’imposta. Un errore si considera “a sfavore” del contribuente quando l’integrazione e/o la rettifica comportano: o un maggiore credito rispetto a quello richiesto a rimborso; oppure un minor debito rispetto a quanto ha trattenuto o dovrà trattenere il sostituto di imposta. L’esempio tipico che viene fatto anche dall’Agenzia sulla sua pagina web è quello di oneri erroneamente non indicati nel quadro E del 730 originario. Che è esattamente il caso della gentile lettrice.

Per recuperare la detrazione sulla spesa sanitaria che non era stata inserita nel calcolo, il contribuente potrà presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730, completo di tutte le sue parti esattamente come il primo inviato, con due sole differenze.

Anzitutto, dovrà essere indicato il codice 1 nella casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

Andrà poi inserito il dato corretto al quadro E (nel caso di specie al rigo E1, colonna 2, trattandosi di spese sanitarie). Attenzione: non va indicata solo la spesa prima omessa, ma il totale delle spese indicate nel primo modello più la spesa da integrare. Se, ad esempio, avevo indicato 300 euro di spese sanitarie, dimenticando una fattura di 50 euro, al rigo E1 colonna 2 dovrò indicare 350 euro.

Il modello 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato, anche se in precedenza ci si era avvalsi dell’assistenza prestata dal sostituto d’imposta.

Il contribuente che presenta il 730 integrativo dovrà quindi esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato, per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza sul modello 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione, non solo quella dell’onere da integrare.

In alternativa, se si vuole correggere a proprio favore la dichiarazione 730 originaria, è possibile presentare in aggiunta al 730 già fatto, un modello “Redditi persone fisiche 2021”. Anche in questo caso il modello deve essere compilato in ogni sua parte, indicando tutti i dati rilevanti, e correggendo solo l’importo degli oneri detraibili. Se il modello redditi viene presentato entro la scadenza del 30 novembre (cosiddetta dichiarazione “correttiva nei termini”), l’eventuale differenza a credito può essere utilizzata in compensazione, o richiedendone il rimborso.

Ma il 730 integrativo offre il vantaggio di poter ottenere immediatamente, da parte del sostituto di imposta, la liquidazione a proprio favore della differenza (maggior credito da rimborsare o minor versamento da trattenere), nella prima busta paga o cedolino utili.

Attenzione però: se il modello precompilato era stato inviato senza modifiche, presentando il 730 integrativo o un modello Redditi correttivo si perde il beneficio della esenzione dai controlli fiscali. Potrebbe allora convenire avvalersi della facoltà di far detrarre al 100% la spesa a suo marito, se questi ha presentato il 730 tramite Caf o professionista, o se deve presentare il Modello Redditi: in questo modo la sua precompilata manterrà l’esenzione dai controlli.

Gli altri quesiti

● OK AL «REDDITI AGGIUNTIVO» SE INVIATO ENTRO IL 30 NOVEMBRE

Ho presentato il modello 730, ma mi ero dimenticato che nel 2020 ho riscosso anche una somma soggetta a tassazione separata e che non potevo indicare nel 730. Devo fare il 730 integrativo?

Se è già stato inviato un 730 e si ha la necessità di completare o correggere la dichiarazione inserendo un reddito che non poteva essere indicato nel 730, è possibile inviare, entro il 30 novembre 2021, la dichiarazione “Redditi aggiuntivo”.

Il modello “Redditi aggiuntivo”, per esempio, va usato se sono stati percepiti nel 2020 redditi soggetti a tassazione separata (ad esempio indennità di avviamento da fine locazione, plusvalenza da cessione d'azienda, cessione di clientela dello studio professionale) o ad imposta sostitutiva, plusvalenze di natura finanziaria o investimenti e attività finanziarie all’estero (quadri RM, RT e RW).

Non ci sono sanzioni se si invia entro il 30 novembre, a patto che si sia versato nei termini l’eventuale saldo dovuto.

● QUANDO E COME VANNO RISCRITTI I DATI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA

Nel 730 precompilato che ho già inviato all’agenzia delle Entrate mi sono sbagliato nell’indicare i dati del sostituto di imposta. Li posso correggere o rischio delle sanzioni?

La risposta è diversa a seconda che ci si accorga da soli dell’errore, o che invece arrivi un diniego dal sostituto di imposta.

Nel primo caso, se non sono stati forniti tutti i dati per identificare il sostituto per il conguaglio o sono stati forniti in modo inesatto, si può presentare entro il 25 ottobre 2021 un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, tutte le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle modificate, da indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

Se invece è il sostituto a comunicare all’Agenzia un avviso di diniego delle operazioni di conguaglio fiscale, la procedura è diversa. L’agenzia delle Entrate ne darà notizia attraverso le “comunicazioni importanti” sull’area riservata del sito, e inviterà il contribuente via mail a leggere l’avviso. I motivi per cui può arrivare il diniego del sostituto sono legati alla cessazione del rapporto di sostituzione: ad esempio perché si è cambiato lavoro dopo aver presentato il modello, oppure si è cambiato datore di lavoro prima, ma si è indicato per errore il codice fiscale del vecchio sostituto, o ancora ancora il rapporto di lavoro è cessato e non si ha più alcun sostituto.

In tal caso si possono indicare i dati del nuovo sostituto o l’assenza di sostituto con un modello 730 integrativo di “tipo 2” fino al 10 novembre 2021. Dopo tale data il contribuente non potrà più beneficiare del conguaglio nel cedolino (o del rimborso da parte dell’Agenzia se privo di sostituto), e dovrà inviare il modello Redditi entro il termine ordinario.

● MODELLO «PERSONE FISICHE 2021» SE LA SPESA È RIPETUTA DUE VOLTE

Posso usare il 730 integrativo se per errore ho inserito due volte una spesa che non mi ero accorta che era già presente nella precompilata, e quindi ho indicato nel 730 un credito superiore a quello spettante?

Non è possibile utilizzare il 730 integrativo, ma si dovrà correggere l’errore con il modello Redditi Persone fisiche 2021, da inviare entro il 30 novembre 2021 (“Redditi correttivo” nei termini), entro il termine per il modello Redditi dell’anno prossimo (“Redditi integrativo”) o, infine, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – articolo 2 comma 8 del Dpr 322 del 1998).

Il maggior importo a debito va versato contemporaneamente all’invio del modello, sommando il tributo, gli interessi al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni ridotte secondo le regole del ravvedimento operoso (1/15 se pagate entro 15 giorni, 1/10 entro 30 giorni, 1/9 entro 90 giorni, 1/8 entro l’anno, e così via, secondo quanto disposto dall’articolo 13 Dlgs 472/97).

La presentazione della dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

● CASA, RECUPERARE LA CEDOLARE SECCA O IL SALDO 2020 IN ECCESSO

A metà 2020 l’inquilino di un mio immobile ha lasciato l’appartamento. Per errore ho indicato nel 730 l’affitto dell’intero anno, e quindi mi è stata trattenuta una cedolare secca maggiore del dovuto. Posso recuperare l’importo non dovuto?

A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto, relative ai 730 via via pervenuti.

A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca. Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi, oppure come nel caso in esame perché è cessato il reddito da locazione), deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.

Se invece si vuole recuperare anche il saldo 2020 versato in eccesso tramite conguaglio sulla busta paga di novembre, va fatto il “730 integrativo” entro il 25 ottobre: il datore di lavoro conguaglierà gli importi nella busta di novembre

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