Diritto

Esclusa la punibilità per i reati tributari con la rottamazione

Non avendo il fisco più nulla da pretendere l’eventuale sequestro è illegittimo

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

L’estinzione del debito tributario attraverso la rottamazione è idonea a far scattare la non punibilità per i reati tributari, trattandosi comunque di una speciale procedura. Inoltre, poiché l'amministrazione finanziaria non ha più nulla da pretendere, viene meno il profitto del reato, con la conseguenza che l’eventuale sequestro è illegittimo.

A fornire questi principi è la Cassazione in due sentenze: 34940/2020 e 35175/2020.

Spesso si è discusso se l’estinzione del debito tributario, mediante le definizioni degli ultimi anni, abbia rilevanza per la non punibilità di alcuni reati tributari e in ogni caso consenta la fruizione degli altri benefici previsti (patteggiamento, attenuanti e così via). Ciò perché la norma penale (articolo 13 Dlgs 74/00) fa riferimento all’integrale pagamento degli importi dovuti anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento mentre con la definizione/rottamazione non si versano né sanzioni né interessi e in alcuni casi si riducono le imposte inizialmente pretese.

Nella prima pronuncia, il rappresentante legale di una società, poi dichiarata fallita, era stato condannato per omesso versamento di ritenute. Nel ricorso per cassazione lamentava in sintesi di non aver potuto beneficiare della causa di non punibilità di cui all’articolo 13 del Dlgs 74/00 in quanto l’Agenzia non aveva iscritto a ruolo la somma e, di conseguenza, il curatore non aveva potuto effettuare la rottamazione.

I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso rilevando che la lamentata omissione dell'amministrazione risulterebbe irrilevante in quanto il pagamento poteva comunque avvenire nella sua interezza in altri modi. Tuttavia, sottolinea la sentenza, detta circostanza non esclude che le speciali procedure conciliative di cui al Dl 119/18 e in precedenza al Dl 193/16 e Dl 148/18 siano comprese tra quelle indicate dall’articolo 13 del Dlgs 74/00 anche se non siano dovute sanzioni e interessi, purchè il pagamento intervenga nei termini previsti.

Nell’altra pronuncia Gip e Tribunale del riesame ritenevano illegittimo un sequestro eseguito per indebita compensazione di crediti inesistenti in quanto l’interessato aveva effettuato la rottamazione. Il ricorso della Procura è stato rigettato dalla Cassazione in quanto, essendo stato pagato quanto dovuto per la rottamazione delle cartelle, era venuto meno il profitto del reato aggredibile. Di fatto, per la Corte con la rottamazione si estingue il debito fiscale e l’amministrazione rinuncia a interessi e sanzioni.

Le pronunce sono condivisibili. Non avrebbe senso negare rilevanza penale alle varie forme di definizione atteso che la norma penale fa riferimento anche all’adesione a “speciali procedure”. Del resto, in merito al pagamento del dovuto, è ormai accettata la rilevanza dell'accertamento con adesione che pure consente di abbattere imposte, sanzioni e interessi come avviene nelle varie forme definitorie introdotte in questi anni.

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