Esclusione dalle «marche» per le fatture pro-forma
Secondo quanto stabilito dall'articolo 13 della tariffa allegata al Dpr 642/72, la marca da bollo di 2 euro (importo aumentato il 26 giugno scorso) dev'essere applicata su fatture, note, conti e simili documenti recanti addebiti o accrediti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute o quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di un'obbligazione pecuniaria, se il documento indica un importo superiore a 77,47 euro.
Una particolare esenzione dall'imposta di bollo è contenuta nell'articolo 15 della tabella, allegato B al Dpr 642/1972 (“Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto”). L'esenzione riguarda le «fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro–forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione». Pertanto, l'imposta di bollo dev'essere assolta solo al momento dell'emissione della fattura successiva alla pro–forma.
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