Gli arretrati non bloccano il regime forfettario anche se il lavoro finisce nel 2020
L’interpello 102 libera le somme percepite nel 2019 per rapporti chiusi nel 2018 ma fissa un principio generale
Le maglie del regime forfettario sono più strette dal 2020 e subito diviene necessario affrontare incertezze ed effetti potenzialmente distorsivi e indesiderati. Così, nella risposta a interpello 102 di martedì 14 aprile, l’agenzia delle Entrate affronta un caso concreto, risolvendolo, affermando che la nuova causa di esclusione deve essere applicata «senza tener conto di fattori errati che potrebbero falsare la determinazione di tali importi ai fini della predetta soglia».
Già nella risoluzione 7/E dell’11 febbraio 2020, l’agenzia delle Entrate aveva chiarito che le modifiche in questione trovano immediata applicazione dal 2020, facendo riferimento ai dati del 2019.
La clausola di esclusione
Molti dubbi tra gli operatori derivano dalla causa di esclusione prevista dalla nuova lettera d-ter) del comma 57 della legge 190/2014, secondo cui dal 2020 sono esclusi dal regime forfettario «i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (…) eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato».
Nella risoluzione 7/E del 2020, l’agenzia delle Entrate riconduce la nuova causa di esclusione prevista dalla lettera d-ter) del comma 57 ad analoga previsione che in passato era già stata implementata nel regime forfettario. Così facendo, l’Agenzia sembra rievocare implicitamente i chiarimenti resi nella circolare 10/E del 4 aprile 2016, secondo cui:
● potrebbero avvalersi del regime forfettario i contribuenti il cui rapporto di lavoro è cessato, soltanto se la cessazione fosse avvenuta nell’anno precedente a quello di applicazione del regime stesso;
● non potrebbero avvalersi del regime forfettario i contribuenti il cui rapporto di lavoro è cessato, ma che avessero intrapreso un nuovo rapporto di lavoro dipendente ancora in essere al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione del regime stesso;
● non potrebbero inoltre avvalersi del regime forfettario i contribuenti che, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, hanno percepito un reddito di pensione eccedente la soglia minima, che «in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia».
Non tutti questi chiarimenti paiono però attuali, anche alla luce dell’evoluzione interpretativa che ha riguardato la normativa sul regime forfettario.
Il caso dei pensionati
Nella più recente circolare 9/E del 10 aprile 2019 è stato precisato che i pensionati non incorrono nella (altra) causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 «ogniqualvolta il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge». Ragioni di coerenza impongono di estendere tale approccio anche alla nuova lettera d-ter) rendendo a tal fine irrilevanti i redditi di pensione obbligatoria a termine di legge, valorizzando peraltro così in modo più appropriato la previsione per cui «la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato».
Se l’agenzia delle Entrate ritenesse invece di confermare che i redditi da pensione sono ostativi al regime forfettario, dovrebbe perlomeno fare salvi tutti i pensionati che hanno aderito al regime prima del 2020, secondo una logica di salvaguardia già ammessa nella circolare 9/E quanto alla (altra) causa ostativa di cui alla lettera d-bis), secondo cui «nella particolare ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore della lettera d-bis, il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo (o d’impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, la causa ostativa in esame non potrà trovare applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza»: per i pensionati sarebbe agevole ravvisare l’assenza di sostanziali modifiche e quindi sarebbe ancor più opportuno salvaguardare la loro scelta per il forfettario operata in periodi d’imposta in cui l’incasso di una pensione non era causa ostativa.
La fine del rapporto di lavoro
Quanto alla cessazione del rapporto di lavoro, l’affermazione secondo cui essa ammetterebbe l’accesso al regime forfettario solo se intervenuta nell’anno precedente a quello di applicazione del regime stesso dovrebbe essere meglio circostanziata. Si pensi, ad esempio, al caso affrontato dall’agenzia delle Entrate nella risposta ad istanza di interpello 102 già citata: rapporto di lavoro cessato nel 2018, per il quale nel corso del 2019 siano liquidate somme superiori a 30.000 euro, magari soggette a tassazione separata. Tali redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2019 non dovrebbero ostare alla fruizione del regime forfettario dal 2020, considerato che il rapporto di lavoro è comunque cessato ben prima del loro incasso.
L’agenzia delle Entrate li esclude dal computo, valorizzando sostanzialmente la loro “appartenenza” all’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro (2018), sebbene erogati successivamente (nel 2019), affermando che «si ritiene che ai fini della determinazione del limite di 30.000,00 euro rilevino solo i redditi percepiti in via ordinaria, senza tener conto di fattori errati che potrebbero falsare la determinazione di tali importi ai fini della predetta soglia».
Si pensi, inoltre, al caso inverso di rapporti di lavoro cessati nel 2020, per i quali nel corso del 2019 siano state liquidate somme superiori a 30.000 euro. Anche in tal caso, i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2019 non dovrebbero ostare alla fruizione del regime forfettario dal 2020 laddove l’apertura della partita Iva avvenisse dopo la cessazione del rapporto di lavoro, considerato che il rapporto di lavoro è comunque cessato («la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato») e già la lettera d-bis previene comportamenti artificiosi di prestazione di servizi nei confronti del precedente datore.