Esdebitazione, perdite pregresse utilizzabili anche oltre l’80%
L’agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 956-1149/2018 del 19 dicembre scorso) ha precisato con chiarezza il regime fiscale delle sopravvenienze da esdebitazione in presenza di perdite fiscali nonché delle eccedenze di interessi passivi deducibili e di Ace, fornendo anche le relative istruzioni per la dichiarazione dei redditi.
In base all’articolo88, comma 4-ter, del Tuir, la sopravvenienza attiva realizzata da un’impresa in concordato preventivo in continuità non concorre alla formazione del reddito per l’ammontare che eccede la sommatoria delle suddette poste e, ai sensi dell’articolo 84, le perdite pregresse sono utilizzabili ordinariamente nella misura dell’80% del reddito imponibile.
Pertanto erano prospettabili tre diverse interpretazioni, nel senso che la riduzione dei debiti eccedente la perdita di periodo avrebbe potuto essere:
1)imponibile per un importo pari alle perdite pregresse, utilizzabili in misura non superiore all’80%;
2)imponibile per un importo pari alle perdite pregresse, utilizzabili anche per la quota eccedente l’80 %;
3)non imponibile per un importo pari alle perdite pregresse, da intendersi consumate fino a concorrenza della stessa.
L’Agenzia ha condiviso la tesi sub 2), affermando che le perdite pregresse utilizzabili in maniera limitata sono computabili in diminuzione del reddito anche oltre l’80% e tale impiego deve «emergere nel rigo RN4, colonna 2, utilizzabile in tal senso esclusivamente ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al citato comma 4-ter» (come accade per le perdite pregresse utilizzabili in misura piena).
Per le eccedenze di interessi passivi, la cui rilevanza interviene direttamente in sede di determinazione del reddito d’impresa, le possibili letture della norma erano addirittura quattro, nel senso che la sopravvenienza esclusa da imposizione avrebbe potuto essere quella che eccede gli interessi passivi pregressi:
a)con diritto di riportare in avanti le eccedenze residue;
b)utilizzati in base all’articolo 96, comma 4, con diritto di riportare in avanti le eccedenze residue;
c)utilizzati in base all’articolo 96, ma senza diritto di riporto in avanti gli interessi passivi residui per l’importo che ha concorso alla deduzione delle eccedenze pregresse d’interessi;
d)con diritto alla deduzione delle eccedenze di interessi passivi fino a concorrenza del reddito d’impresa.
La soluzione condivisa dall’Agenzia per questa fattispecie è quella sub 4), sicché, in sede di determinazione del reddito d’impresa, occorre effettuare una variazione in diminuzione per l’importo che si intende consumare, indicandola tra le altre variazioni in diminuzione con il codice «99», senza alterare le regole di compilazione del relativo prospetto (rigo RF 118). Le eccedenze di interessi passivi così consumate non sono riportabili nel periodo d’imposta successivo. In caso di contestuale presenza di perdite pregresse e eccedenze di interessi passivi, l’impresa è libera di stabilire l’ordine e la misura delle poste da consumare.