Imposte

Esente Iva il corso online per gli studenti fuori regione

La risposta a interpello 25 ribadisce che l’accreditamento è limitato al singolo insegnamento autorizzato

Esenti da Iva i corsi di insegnamento resi anche nei confronti di studenti che partecipano tramite piattaforma online, fisicamente ubicati al di fuori della regione che ha provveduto all’accreditamento.

Con la risposta a interpello 25/2022 dell’agenzia delle Entrate è aggiunto un ulteriore tassello al quadro, già variegato, dell’interpretazione della norma Iva in tema di esenzione delle prestazioni didattiche.

L’elemento di novità del caso all’attenzione dell’amministrazione finanziaria consiste nel fatto che le prestazioni didattiche/formative rese da una società che ha ottenuto l’accreditamento presso una determinata regione possono essere fruite dai partecipanti al corso sia in presenza (presso la sede operativa della società sita all’interno del territorio regionale) sia a distanza, attraverso una piattaforma on line in modalità sincrona, ovvero con possibilità di interagire in tempo reale con il docente. Siccome gli studenti che optano per la modalità di formazione a distanza potrebbero essere dislocati al di fuori del territorio della regione, nasce il dubbio se la didattica nei loro confronti conservi l’esenzione da Iva, in quanto sembrerebbe a rischio il requisito dell’«accreditamento».

In effetti, in un altro caso (risposta 85/2021), le Entrate hanno negato l’esenzione alle attività di formazione svolte al di fuori dell’ambito della regione che ha rilasciato l’accreditamento.

La diversità della fattispecie rispetto a quella già decisa della Entrate sta nel fatto che la formazione verso gli studenti ubicati in un’altra regione avviene “a distanza”. Ciò non implica, tuttavia, che muti la natura delle prestazioni svolte, le quali restano prestazioni di insegnamento. Nello specifico, pur essendo resa «tramite mezzi elettronici», non siamo di fronte a «prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione» (articolo 7, paragrafo 1, regolamento 282/2011/Ue).

Dunque, escluso che si tratti di servizi elettronici, poiché la sede operativa da cui la prestazione didattica è fornita si trova nella regione che ha provveduto all’accreditamento del corso alla società, sarebbe rispettato, ai fini dell’applicazione dell’articolo 10, comma 1, n. 20 del Dpr 633/72, il collegamento tra l’attività di formazione e la regione dell’accreditamento.

Al riguardo si osserva che la risposta 25/2022 pone un forte accento sul fatto che ai fini fiscali sia necessario il riconoscimento specifico del singolo corso didattico e che, pertanto, l’accreditamento e la relativa iscrizione della società nell’elenco regionale degli organismi formativi non sia di per sé sufficiente.

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