Imposte

Esenti dall’Irap anche le imprese familiari

Per le Entrate decisiva la natura individuale e non associativa

di Gian Paolo Ranocchi

Niente più Irap per le imprese individuali dal 2022, anche se dotate di dipendenti e inquadrate come «imprese familiari». È il contenuto di una delle risposte fornite dalle Entrate il 27 gennaio durante l’edizione 2022 di Telefisco. La legge di Bilancio del 2022 (articolo 1, comma 8, della legge 234/2021), ha previsto che dal 2022 l’Irap non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997». In pratica sono escluse da Irap le persone fisiche titolari di partita Iva individuale che esercitano un’attività di impresa qualunque essa sia (commercianti, artigiani, prestatori di servizi, eccetera) e di lavoro autonomo.

L’esclusione dal prelievo Irap ha natura soggettiva per cui dal 2022 diviene del tutto irrilevante il tipo di organizzazione che l’imprenditore individuale o il professionista singolo adotta. Ne consegue che anche se l’organizzazione è significativa sul piano dell’apporto del lavoro (dipendenti, collaboratori eccetera) e del capitale investito, comunque il soggetto individuale è escluso dal prelievo Irap.

Lo stesso vale, caso piuttosto diffuso nell’ambito delle attività professionali, se il lavoratore autonomo singolo si avvale per l’espletamento della propria attività di prestazioni di servizi erogate da società esterne.

In quest’ambito un dubbio riguardava le cosiddette “imprese familiari”, che sul piano giuridico sono disciplinate dall’articolo 230bis del codice civile, il quale prevede che il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

L’agenzia delle Entrate, nella risposta fornita, evidenzia giustamente che l’impresa familiare «ha natura individuale e non collettiva (associativa); pertanto è imprenditore unicamente il titolare dell’impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi» (risoluzione 176/E/2008interpello 195 del 18 marzo 2021). Con questa premessa, quindi, l’Agenzia non ha potuto che confermare che anche l’impresa familiare rientra tra i soggetti esclusi da Irap a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Non viene affrontato, invece, il caso dell’impresa coniugale disciplinata dall’articolo 177 del codice civile, definita come l’azienda costituita dopo il matrimonio e gestita da entrambi i coniugi. Fiscalmente la casistica è trattata alla stregua di una società di persone (società di fatto), tanto è vero che i redditi vanno dichiarati nel modello SP con relativa attribuzione pro quota ai coniugi nel quadro RH del modello PF. È quindi da ritenere che nel 2022 l’impresa coniugale ex articolo 177 del codice civile resterà assoggettata a Irap come tutte le società commerciali e gli enti collettivi in genere.

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