Imposte

Esenti le erogazioni anti-Covid della federazione professionale agli iscritti e ai loro familiari

L’agenzia delle Entrate si pronuncia su una raccolta fondi destinata ad alimentare un fondo di solidarietà

di Gabriele Sepio

Escluse dalla formazione del reddito ai fini Irpef le indennità erogate attraverso una Federazione professionale ai propri associati e alle loro famiglie colpite dal Covid-19. Nella risposta n. 368 pubblicata ieri, l’agenzia delle Entrate interviene su un quesito posto da una Federazione che ha attivato una raccolta fondi destinata ad alimentare un fondo di solidarietà le cui risorse saranno utilizzate per sostenere differenti iniziative nel contesto emergenziale. In particolare, così come descritto dall’istante, queste ultime serviranno a:
O concedere un rimborso (di importo pari a 75 euro al giorno) per gli iscritti che dovranno allontanarsi dalla propria abitazione per la quarantena;
O sostenere spese mediche extra per cui potrà essere concesso un rimborso complessivo di 12mila euro (10mila per le cure riabilitative e 2mila per quelle di sostegno psicologico);
O riconoscere un’indennità di 100 euro al giorno per chi – a causa della malattia – non potrà lavorare;
O corrispondere un’indennità forfettaria di un importo minimo di 20mila euro a favore dei familiari iscritti deceduti a causa del Covid.

Il contribuente, a tal riguardo, chiede all’Amministrazione finanziaria se sia corretto inquadrare le prime tre somme erogate come indennità riconosciute ai professionisti nel periodo emergenziale (articolo 27, Dl Cura Italia), con conseguente esclusione dei proventi conseguiti dall’assoggettamento alla ritenuta di acconto Irpef.

Per quanto concerne, invece, le somme percepite dai familiari degli iscritti deceduti l’istante ritiene che queste non siano imponibili. In risposta all’interpretazione fornita, l’agenzia delle Entrate si sofferma ad analizzare le disposizioni emergenziali introdotte dal Cura Italia a favore di liberi professionisti e Co.co.co. (articoli 27 e 28) evidenziando come, nel caso di specie, le indennità erogate dal Fondo non possano beneficiare del regime di esenzione per mancanza dei requisiti richiesti dalla norma. A tal proposito, l’Agenzia ricorda che gli articoli 27 e 28 del Cura Italia riconoscono un’indennità straordinaria ai soli liberi professionisti, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata e non titolari di pensione nonché a lavoratori iscritti nelle gestioni speciali dell’Ago. Per di più le indennità in questione devono essere erogate dall’ente di previdenza. Ipotesi queste che non ricorrono nel caso in esame. Seppur l’Amministrazione finanziaria non accolga la tesi del contribuente, addiviene tuttavia a conclusioni sostanzialmente analoghe, muovendo dal presupposto che la Federazione si pone, nel caso di specie, come un mero strumento organizzativo nella raccolta e nella destinazione delle donazioni in favore degli iscritti colpiti da Covid-19. Una circostanza questa che consentirebbe – a parere dell’Amministrazione finanziaria – di ritenere che le indennità rappresentino delle erogazioni liberali non imponibili per i beneficiari, in quanto non rientranti in alcuna delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 del Tuir.

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