Esenti gli interessi solo se la società Ue è beneficiaria effettiva
Fanno scuola i principi della Corte Ue con una sentenza del 2019
Uno dei requisiti per fruire dell’esenzione da imposte sugli interessi corrisposti a soggetti residenti in Stati membri Ue è che le società ricevono i pagamenti in qualità di beneficiario finale (effettivo)e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un’altra persona. Così si pronuncia la Ctr Lombardia con la sentenza 801/2021. Il caso riguarda un gruppo societario accentrava l'attività dei finanziamenti interni attraverso una società del gruppo, consociata belga (Alfa), posseduta al 99% dalla capogruppo olandese (Beta). Alfa avrebbe finanziato le consociate sia con capitale proprio sia con disponibilità finanziarie messe a disposizione dalla capogruppo olandese attraverso un contratto di finanziamento Ppl.
L'agenzia delle Entrate, sulla base del Pvc emesso a seguito di verifica fiscale presso la sede della società italiana del gruppo (di seguito Gamma o ricorrente) contestava l'omessa applicazione di ritenute alla fonte, pari all'aliquota convenzionale del 12,5%, sulla quota di interessi passivi legati all'utilizzo di fondi messi a disposizione con il Ppl corrisposti dalla ricorrente ad Alfa, la consociata belga. In particolare, l'ufficio riteneva non sussistenti le condizioni previste dalla normativa domestica, quali la tassazione degli interessi in almeno uno Stato membro e la qualifica di beneficiario effettivo in capo al percipiente di tali interessi passivi, al fine dell'esenzione.
La Ctr decide di riformare la sentenza di primo grado in base ai principi della Corte di giustizia, sentenza del 26 febbraio 2019 n. 115, riguardante la tassazione degli interessi e canoni tra società facenti parte del medesimo gruppo all'interno dell’Unione. In particolare, la Corte Ue individua il beneficiario effettivo in chi beneficia realmente degli interessi corrisposti, valorizzando l'elemento della facoltà di disporre degli stessi. In altri termini, beneficiario è colui che può disporre, in modo pieno ed esclusivo, degli interessi percepiti, senza essere costretto, a seguito di vincoli giuridici o contrattuali, a trasferire le somme incassate ad altri.
I giudici ritengono non fosse soddisfatto il requisito normativo del beneficial owner in quanto il contratto di finanziamento (Ppl) prevedeva particolari clausole:
a) gli interessi percepiti dovevano essere retrocessi dal mutuatario al Prestatore;
b) la determinazione di una percentuale minima di remunerazione, pari allo 0,125% del prestito;
c) gli interessi passivi non potevano superare il profitto annuale (sostanzialmente gli interessi attivi percepiti dal mutuatario).