Imposte

Esenti da Iva nel 2020 le cessioni di beni anti-Covid

Fatture senza reverse charge per i servizi di sanificazione. Prestazioni soggette all’aliquota ordinaria

di Giampaolo Giuliani

Il decreto Rilancio prevede l’esenzione Iva per le cessioni di beni atti al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il regime è limitato alle cessioni effettuate fino al 31 dicembre 2020, dopodiché si prevede un passaggio dal regime di esenzione a quello dell’imponibilità con l’aliquota ridotta del 5 per cento.

Perciò, tutte le operazioni in cui i beni saranno materialmente consegnati entro il prossimo 31 dicembre sconteranno il regime di esenzione, a nulla influendo che le fatture siano emesse nel mese successivo. Idem per gli acconti, che si considereranno effettuati entro il 31 dicembre se pagati entro tale data. Allo stesso modo si considereranno effettuate tutte quelle cessioni per le quali non sarà ancora avvenuta la consegna e non saranno intervenuti i pagamenti, ma il cedente avrà emesso anticipatamente la fattura.

Il regime di esenzione applicabile fino al 31 dicembre consente, tra l’altro, il diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di tali beni. In sostanza nel Dl Rilancio viene ripreso quanto comunicato dalla Commissione Ue agli Stati membri con nota del 26 marzo scorso, relativamente alle misure immediatamente adottabili per calmierare l’impatto della pandemia.

Sul punto la norma non è esplicita, ma pare evidente che il regime di esenzione non determina effetti nemmeno ai fini del pro rata: perciò, nel caso in cui gli operatori applichino la detrazione d’imposta con questo metodo, dovranno imputare le cessioni in esame tra le operazioni imponibili e quelle assimilate, ai fini del calcolo della percentuale di detraibilità.

Le fatture per la sanificazione
Un altro tema che ai fini Iva merita di essere affrontato riguarda le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro alle quali il decreto Rilancio riconosce un credito d’imposta del 60%, che sostituisce quello previsto dal decreto “cura Italia” e peraltro ancora in attesa del Dm attuativo del Mef.

Sotto il profilo Iva, ricordiamo che le prestazioni di pulizia su edifici realizzate in favore di operatori economici o soggetti ad essi assimilati sono assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile, in base alla lettera a-ter), comma 6, articolo 17, del Dpr 633/1972.

In base alla circolare 14/E/2015, devono essere emesse fatture senza Iva, cioè in reverse charge, per le prestazioni di pulizia che rientrano nel codice 81.21.00 (Pulizia generale di edifici, non specializzata) e nel codice 81.22.02 (Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali).

Ciò posto, come devono essere considerate le prestazioni di “sanificazione”? Per come si esprime il regolamento ministeriale 274 del 7 luglio 1997 – di attuazione della Legge 82/1994 (“Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”) – non è possibile fare una parificazione, visto che «sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizie e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore».

Sulla base di queste disposizioni risulta evidente che la sanificazione è un’attività più complessa rispetto alla semplice attività di pulizia, che costituisce una prestazione accessoria e a cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. Ricordiamo che una prestazione dev’essere considerata accessoria a una prestazione principale quando non rappresenta per il cliente un fine a sé stante, ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale.

Pertanto, le prestazioni di sanificazione devono essere assoggettate all’aliquota ordinaria del 22 per cento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©