Imposte

Esenti i passaggi di aziende e quote

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di Angelo Busani

Una delle più consistenti agevolazioni concesse in relazione all’imposta di successione e donazione è l’esenzione che riguarda il passaggio di aziende e quote di partecipazione al capitale di società. La legge infatti dispone anzitutto:

per le aziende condotte nella forma dell’impresa individuale, qualora il defunto sia obbligato alla redazione dell’inventario, il loro valore imponibile è dato dalla somma algebrica delle attività e delle passività indicate nell’ultimo inventario, senza considerare l’avviamento (ogni imprenditore commerciale è tenuto alla redazione del libro inventari: articolo 2214 Codice civile);

per le partecipazioni in società non quotate, il loro valore imponibile è dato dal patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o, in mancanza, dall’ultimo inventario.

Quando la legge si riferisce all’inventario lo indica come «inventario regolarmente redatto e vidimato» e la medesima espressione viene utilizzata nelle istruzioni al modello di dichiarazione di successione telematico.

Tuttavia, la vidimazione annuale del libro inventari è stata abolita dal Dl 357/1994 (convertito in legge 489/1994) e quindi si può ritenere che la mancanza di vidimazione non osta all’utilizzo del predetto metodo di valutazione. Sempre per aziende e partecipazioni al capitale sociale di società non quotata (di cui siano beneficiari per donazione, patto di famiglia o successione ereditaria, il coniuge, l’unito civile o i discendenti), la legge dispone che:

per la partecipazione in società di capitali, la sua trasmissione è esente da imposta alla duplice condizione che si tratti di una quota “di controllo” (che attribuisce la maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria) e che il beneficiario mantenga detto controllo per almeno cinque anni;

se invece si tratta di azienda condotta da imprenditore individuale o quota di società di persone, la sua trasmissione al donatario, al legatario o all’erede è pure esente da imposta a patto che il beneficiario prosegua l’attività di impresa per almeno cinque anni.

Quanto alle società di persone, né la legge né le istruzioni fanno alcuna distinzione e, quindi, è da ritenere che la normativa illustrata si applichi sia alle società di persone “commerciali” (in nome collettivo e in accomandita semplice) sia a quelle non commerciali, cioè le società semplici.

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