Esenti le prestazioni ai consorziati nel gruppo Iva
Vanno rispettate le condizioni del principio del costo puro e del limitato diritto alla detrazione che non deve superare nel triennio precedente il 10%
Nell’ambito dell’iter di approvazione del Dl 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) si è intervenuti sul gruppo Iva per coordinare il caso in cui un consorzio effettui delle prestazioni verso consorziati che appartengono a un gruppo Iva. Vediamone le implicazioni.
Il gruppo Iva è stato introdotto a decorrere dal 2019 e risponde all'esigenza di quei gruppi che svolgono in prevalenza attività esente (banche, assicurazioni, poste, sanità) per evitare l’aggravio dell’Iva indetraibile in caso di prestazioni intercompany. Storicamente a questa esigenza si è risposto dapprima con la legge 133/99 che disciplinava l’esenzione delle cosiddette attività di carattere ausiliario. Poi è intervenuto il regime dei consorzi, società consortili e cooperative con funzioni consortili, di cui al comma 2 dell’articolo 10 del Dpr 633/72, a decorrere dal 2008. Ciò ha portato tutti i principali gruppi bancari e assicurativi a concentrare le attività no core in strutture consortili, che operavano a vantaggio delle varie società prodotto del gruppo, evitando l’aggravio dell’Iva. E poi arriviamo alle tre sentenze comunitarie (C-326/15, C-605/15, C-616/15) con cui si è messa in discussione l’esenzione Iva per banche e assicurazioni, posto che le rispettive attività non riguarderebbero un interesse pubblico. Il passaggio successivo è stato il superamento di queste strutture attraverso il gruppo Iva attivo dal 2019. In questo modo le prestazioni di servizi intercompany all’interno del Gruppo Iva non rilevano ai fini del tributo, mentre rilevano quelle effettuate da terzi verso un partecipante o quelle effettuate da un partecipante nei confronti di un terzo. Entrambe si considerano effettuate da o verso il gruppo Iva.
Qui si innestano le modifiche dell’articolo 72-bis del Dl 104/20 che ha introdotto i commi 3-bis e 3-ter all’articolo 70-quinquies del Dpr 633/72. Tale norma risponde all’esigenza di garantire l'esenzione Iva alle prestazioni che i consorzi effettuano nei confronti di consorziati che sono all'interno di un gruppo Iva. Il nuovo comma 3-bis prevede che a queste prestazioni si applichi l’esenzione dell’articolo 10 comma 2 purché ricorrano le condizioni del comma 3-ter. Ora in generale le condizioni per garantire l’esenzione delle prestazioni effettuate dalle strutture consortili si possono riassumere nel principio del costo puro e nel limitato diritto alla detrazione che non deve superare nel triennio precedente il 10%. Il tutto deve essere interpretato con riguardo al consorziato che acquista una prestazione dal consorzio e appartiene al gruppo Iva. Viene dunque previsto che la percentuale di detrazione ex articolo 19-bis, anche per effetto della dispensa da adempimenti (articolo 36-bis del Dpr 633/72) va determinata:
• in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo Iva, compresi nel triennio di riferimento;
• in capo al gruppo Iva, per ognuno degli anni di validità dell’opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento.
Questa previsione si qualifica come norma di interpretazione autentica, valida quindi anche per il passato a partire dall'introduzione del gruppo Iva.
Vale la pena di effettuare qualche riflessione sulla nuova norma. È vero che banche e assicurazioni sono state colpite dalla pronuncia comunitaria che ha messo in fuorigioco l’esenzione delle prestazioni intercompany. Una norma che preveda quindi una sorta di reviviscenza delle strutture consortili e la loro compatibilità coi gruppi Iva attuali sembrerebbe far presupporre anche un ripensamento in ambito comunitario.
Studio Associato CMNP
Sistema Frizzera